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Cosa comporta il ritardato pagamento di una rata? Cosa sono gli interessi di mora?

Decidere di accendere un mutuo è un passo importante da compiere ed è un impegno che bisogna rispettare perchè prende molti anni. Eppure durante il periodo del rimborso possono insorgere circostanze impreviste tali da impedire il pagamento puntuale di una o più rate del mutuo.

casetta con tetto di monete
Ritardo nel pagamento di una rata

Contrarre un mutuo è un passo importante, ma soprattutto un impegno a lungo termine a cui far fronte per molti anni. Durante il periodo del rimborso, possono insorgere circostanze impreviste tali da impedire il pagamento puntuale di una o più rate del mutuo. Quali sono i rischi per il ritardo nel pagamento? Esiste una via d'uscita nel caso in cui non si possa più estinguere il debito contratto con la banca?

Quando scattano gli interessi di mora?

Normalmente gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento della prestazione o servizio concordata nel contratto, salvo una diversa pattuizione riportata espressamente sul contratto di mutuo. Ad esempio, se viene pattuito un termine di 30 giorni nel caso in cui il ritardo nel pagamento della rata del mutuo il termine scattano gli interessi di mora per garantire un risarcimento a favore del creditore per il mancato incasso della prestazione dovuta, che viene di fatto privato del denaro che gli spetta, secondo i tempi e le modalità pattuite nel contratto di mutuo.

In parole povere, se ad esempio la scadenza della rata è fissata il 30 di ogni mese ed il pagamento avviene il 6, ovvero con sei giorni di ritardo, il debitore non subirà nessuna conseguenza da parte della banca perché il ritardo è inferiore ai 30 giorni.
Viceversa quando il pagamento non avviene entro i 30 giorni, il debitore è tenuto a pagare gli interessi moratori che si aggiungono alla somma dovuta e si calcolano in base ai giorni di ritardo, all'importo della rata ed al tasso di mora.

Per disincentivare il ritardo nel pagamento, il tasso di mora sarà per ovvi motivi, superiore al tasso ordinario, ma non eccedente i Tassi Soglia determinati trimestralmente dalla Banca d’Italia nella tabella dei TEGM o tassi effettivi globali medi alla voce Mutui con garanzie ipotecarie; solitamente la misura aggiuntiva oscilla tra i 2 e i 4 punti percentuali e viene stabilita in fase di sottoscrizione del mutuo.

Stando ai più attuali ordinamenti normativi, il tasso moratorio non può essere spropositato e gravare eccessivamente sul mutuatario. Di fatto è in corso un dibattito giurisprudenziale rispetto al ruolo degli interessi moratori nell'ambito dell'applicazione del reato d'usura. Può il tasso di mora essere tenuto in conto per la verifica del superamento del tasso soglia e quindi dell'esistenza di un tasso usurario? L'orientamento che nega tale possibilità sottolinea che la Banca d’Italia nel calcolare il tasso effettivo globale medio (TEGM), parametro per appurare o meno l'usurarietà di un tasso di interesse, non tiene conto degli interessi moratori.

Ad ogni modo nell'ipotesi di interessi di mora eccessivi, vale l'applicazione dell'art. 1384 del Codice Civile che disciplina l'eventuale intervento di un giudice per la riduzione della penale manifestamente eccessiva.

Come si calcolano gli interessi moratori?

Calcolare gli interessi di mora è molto semplice. La formula matematica per il calcolo del costo del ritardo nel pagamento della rata, sarà:

(Giorni di Ritardo X Importo della rata X Tasso di Mora)/36500

Facciamo un esempio pratico: mettiamo il caso che i giorni di ritardo siano 20 e che l'importo della rata sia di 515€ ed il tasso di mora sia stato fissato al 4%. Gli interessi di mora saranno di 1,13€, a cui vanno aggiunte altre spese accessorie, dette spese messa in mora, come le commissioni di insoluto, la lettera di sollecito, il costo del recupero del debito, ecc.

Cosa rischio se pago più volte in ritardo?

Se il ritardo nel pagamento si ripete più volte, o addirittura sussiste il mancato pagamento di una o più rate del mutuo, si va incontro a problemi ben più grossi che vanno dalla segnalazione presso la Centrale Rischi Finanziari alla risoluzione del contratto per inadempimento, cui consegue l'obbligo di restituzione immediata dell'intero capitale ottenuto in prestito. La banca ricorre a questi provvedimenti per:

  • Mancato pagamento anche di una sola rata;
  • Ritardo nel pagamento di oltre 180 giorni anche di una sola rata;
  • Ritardo, anche non consecutivo, nel pagamento compreso tra 30 e 180 giorni di almeno sette rate.

Vediamo quali conseguenze implica l'iscrizione presso la Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d’Italia, e lo scioglimento del contratto da parte dell'Istituto di credito.

Segnalazione alla Centrale dei Rischi

In buona sostanza, il debitore che paga in ritardo, o non paga, la rata del mutuo viene iscritto in appositi elenchi e segnalato come cattivo pagatore. La Centrale dei Rischi è un database gestito dalla Banca d’Italia, ma esistono anche altri sistemi informativi sul credito gestiti da operatori privati (ad esempio i CRIF): ad ogni modo si tratta di database contenenti i dati sui finanziamenti richiesti ed erogati a imprese e privati.

Quando il debitore non paga o ritarda il pagamento delle rate del mutuo, viene classificato in tali sistemi informatici come “a sofferenza”: ció, oltre a rendere difficile l'ottenimento di nuovi finanziamenti, può anche tradursi nel divieto di utilizzare assegni, carte di credito, bancomat o di aprire nuovi conti correnti.

Tale iscrizione si conserva per un periodo limitato nel tempo, che varia a seconda della gravità dell’inadempimento (può arrivare anche fino ai 5 anni) e decorre dall’avvenuta regolarizzazione del pagamento o dalla data di scadenza contrattuale.

Revoca del Mutuo

Ripetuti ritardi nel pagamento o definitivi mancati pagamenti conducono alla risoluzione del mutuo: la banca comunica la risoluzione unilaterale del contratto e concede al debitore di solito 15 giorni per restituire il debito residuo ed estinguere per intero il mutuo.

La mancata restituzione della somma fa scattare il recupero coatto del credito, attraverso procedure esecutive che vanno dal pignoramento dell’immobile su cui è iscritta l’ipoteca all’azione legale contro l’eventuale garante della fidejussione o contro il debitore stesso.

In casi estremi, la banca può inoltre procedere al cosiddetto pignoramento presso terzi: si tratta di un procedimento esecutivo previsto dal nostro ordinamento e che coinvolge un terzo soggetto con lo scopo di ottenere la restituzione del debito. In parole povere, la banca può avviare la procedura per il pignoramento dello stipendio, della pensione o di un conto corrente del debitore.

La banca può togliermi la casa?

Solitamente nei mutui accesi per comprare una casa, l'ipoteca viene iscritta sull’immobile acquistato. La preoccupazione più grande per il debitore riguarda l'esproprio della casa nel caso in cui non si riesca a pagare le rate del mutuo. La banca può farlo?

In Italia il Decreto Mutui 2016 recepisce la direttiva europea sui mutui ipotecari e concede la possibilità da parte dell’Istituto bancario di liquidare l’immobile soggetto ad ipoteca senza passare per via giudiziale, ma solo se nel contratto è presente una clausola specifica. Cosa significa? Il decreto definisce il cosiddetto Patto Marciano, ovvero un accordo con cui il creditore, in caso di inadempimento da parte del debitore di almeno 18 rate del mutuo, entra in possesso del bene di proprietà del debitore o dei proventi della vendita dello stesso. Nell'eventualità in cui il ricavo della vendita fosse maggiore rispetto al debito contratto, la banca è tenuta a versare l’eccedenza al debitore; viceversa talora il ricavo fosse minore rispetto al debito, quest’ultimo si riterrebbe estinto.

Tale procedura è applicabile solo se il contratto lo prevede, e il finanziatore non può subordinare la conclusione del contratto alla sottoscrizione della clausola in questione, vale a dire che il cliente è libero di non accettare l'inserimento della clausola relativa al Patto Marciano.

Cosa fare se non si può più pagare il mutuo?

Innanzitutto, se ci si rende conto di non poter pagare la rata del mutuo è bene comunicarlo con tempestività alla banca per trovare una soluzione comune. È vero che contrarre un mutuo è una grande responsabilità, ma in momenti di crisi c'è spesso un modo per venirne a capo.

  • La banca può, infatti venire incontro alle esigenze del cliente e provvedere alla rinegoziazione del tasso di interesse;
  • all'estensione del piano d'ammortamento;
  • alla sospensione del mutuo per un massimo di 12 mesi (qualora sussistano i presupposti richiesti dalla legge).

Inoltre non va dimenticato che è possibile in qualunque momento trasferire il finanziamento in un'altra banca, che offre un tasso di interesse più conveniente. Si tratta della cosiddetta portabilità o surroga del mutuo che permette al cliente di trasferire il finanziamento senza alcun costo aggiuntivo, qualora le condizione offerte dall'attuale banca non siano più vantaggiose.

Inserendo pochi dati su MutuiOnline.it potrai consultare le migliori proposte offerte dalle numerose banche convenzionate e potrai confrontare il piano di ammortamento proposto da ciascuna di esse.

Ultimo aggiornamento luglio 2022

A cura di: Carlo Unali

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