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Detrazioni Irpef 2020 su interventi di ristrutturazione
Sono numerose le detrazioni fiscali disponibili per chi interviene con interventi di ristrutturazione sull’abitazione, le ultime introdotte quelle che mirano all’efficientamento energetico. Di solito si recuperano in 5 o 10 anni.
Detrazione Irpef e ristrutturazioni edilizie 2020
Gli interventi fiscali previsti a favore della “casa” sono, nel 2020, vari e significativi in quanto studiati per rilanciare l’economia e dare una scossa al panorama immobiliare italiano. Prima di elencarne le caratteristiche è utile fare un breve accenno al concetto di detrazione fiscale e capire cosa significa detrarre parte delle spese sostenute per “riqualificare” un immobile.
La detrazione fiscale consiste in una riduzione delle imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi, a fronte di uno “sconto” riconosciuto dallo Stato al contribuente. L’importo della detrazione è quindi in funzione della spesa sostenuta e della tipologia di spesa, questa infatti deve rientrare tra le voci di spesa considerate meritorie di agevolazione (ad esempio il i lavori di isolamento termico o il rifacimento delle facciate). Su queste voci di spesa il contribuente gode di agevolazioni per cui potrà usufruire di uno sconto d’imposte da calcolare in base alla percentuale prevista).
Facciamo un esempio pratico: se spendo 10.000 euro per interventi “agevolati” relativi al mio immobile e la detrazione prevista è del 50%, significa che posso recuperare in dichiarazione dei redditi 5.000 euro. Le detrazioni per interventi sugli immobili si recuperano solitamente in 5 o 10 anni per cui ogni anno avrò uno sconto sulle imposte pari a 1.000 euro (detrazione in 5 anni) o 500 euro (detrazione in 10 anni). L’ottenimento appieno dell’importo in detrazione è tuttavia subordinato alla “capienza fiscale” del contribuente, cioè l’ammontare di trattenute Irpef che ogni anno lo stesso subisce in busta paga o comunque affronta in funzione dell’attività lavorativa svolta: se, ad esempio, le trattenute subite sono pari a 3.500 euro potrò in quell’anno detrarre al massimo 3.500 euro portando di conseguenza a zero le imposte dell’anno. Nei casi in cui l’importo in detrazione supera la capienza fiscale il contribuente perde la possibilità di detrarre il maggior importo dovuto a detrazioni superiori all’Irpef relativa all’anno.
Ecobonus 110%
Il Decreto Rilancio, varato dal Governo il 19 maggio 2020 ha introdotto una importante novità, l’Ecobonus al 110%, un particolare incentivo a carattere ambientale che mira a favorire l’efficientamento energetico dei fabbricati, sia unifamiliari che condominiali.
Gli aiuti fiscali sono previsti per gli interventi di restauro, adeguamento energetico, adeguamento al rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, eseguiti a partire dal 1 luglio 2020 fino a tutto il 2021.
Tali aiuti si aggiungono a quelli già previsti in passato e ancora validi previsti dal Decreto legge 63 del 2013 riguardanti il recupero del patrimonio edilizio (in cui rientra anche il c.d. Sismabonus) e riqualificazione energetica degli edifici quali rifacimento di facciate e/o realizzazione di “cappotti termici”, il cosiddetto ‘Ecobonus’).
La detrazione inoltre può essere fruita in modo alternativo alla via maestra (recupero fiscale in dichiarazione dei redditi) mediante le seguenti modalità:
- sconto in fattura – consistente in una riduzione del costo in fattura da parte del fornitore del servizio o del bene a fronte della cessione del bonus previsto;
- cessione del credito – consistente nella possibilità di cedere il credito (bonus previsto) a soggetti quali banche e finanziarie.
Tali novità introdotte dal Decreto Rilancio sono state estese anche alle precedenti forme di agevolazione su indicate (previste dal Decreto legge 63 del 2013) con evidente intento di uniformare la platea degli aiuti più datati a quelli appena varati.
Il contribuente che decide di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, deve dichiarare in modalità telematica tale volontà e supportare la stessa con adeguata documentazione. A tal fine il contribuente può avvalersi di intermediari abilitati, quali ad esempio un commercialista o il CAAF, mentre è compito dell’Agenzia delle Entrate definire le regole per consentire al contribuente di comunicare correttamente la propria scelta.
Ecobonus 110%, Interventi trainanti
Il Decreto Rilancio prevede una serie di interventi “trainanti”, la cui natura è quella di mettere in movimento l’economia del Paese e ai quali attribuisce maggiori possibilità di detrazione per il contribuente che ha sostenuto le spese. Questi interventi consistono in:
- isolamento termico dell’edificio mediante interventi sulle superfici che ne costituiscono l’involucro. L’intervento deve riguardare una superficie superiore al 25% di quella disperdente lorda.
- climatizzazione degli ambienti con la sostituzione degli impianti esistenti. Gli interventi devono riguardare la realizzazione di impianti di riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda all’immobile.
- interventi antisismici la cui natura è prevista dal Decreto legge 63/2013 e che mirano alla riduzione del rischio sismico nelle aree più soggette a tali calamità; zona 1, zona 2 e a seguito del Decreto Rilancio anche zona 3.
La realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti fa sì che anche i seguenti interventi godano dell’agevolazione 110%:
- efficientamento energetico con precisi limiti di spesa previsti in base al tipo di intervento, ad esempio:
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- riqualificazione energetica di edifici esistenti – Su spesa massima di 100.000 euro
- pareti, finestre, tetti, pavimenti – Su spesa massima di 60.000 euro
- acquisto e posa in opera di schermature solari – Su spesa massima di 60.000 euro
Sono inoltre destinatari di bonus 110% gli interventi di:
- installazione di impianti solari connessi alla rete elettrica
- installazione di sistemi di accumulo energetico integrati con gli impianti solari fotovoltaici
purché eseguiti con almeno uno degli interventi di isolamento termico previsti dalla normativa ai fini agevolativi.
Detrazioni fiscali al 50% e 85%
Il Decreto Rilancio ha mantenuto inalterata la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali a fronte di precedenti normative, ciò in particolare per gli interventi di riqualificazione energetica. Le percentuali di detrazione e gli interventi oggetto di agevolazione sono:
- Riqualificazione energetica ai sensi dell’art. 14 del Decreto legge 63/2013 – il cosiddetto ‘Ecobonus’). Si tratta di interventi volti a riqualificare l’immobile ma non tali da rientrare nella possibilità di detrarre il 110%. Le agevolazioni in questi casi si attestano tra il 50% e l’85% delle spese sostenute, l’esatta percentuale dipende dal tipo di intervento effettuato. L’agevolazione è fruita dal contribuente in quote uguali nell’arco di 10 anni.
- Installazione di impianti solari fotovoltaici con interventi che non rientrano nella possibilità di detrarre il 110%. Tali interventi, previsti dal TUIR riguardano anche l’installazione di sistemi di accumulo energetico (anch’essi non rientranti nel bonus 110%). L’agevolazione è riconosciuta in misura del 50% ed è ottenibile in quote uguali nell’arco di 10 anni.
Visto di conformità
L’ottenimento del diritto a detrarre il 110% (Superbonus) per mezzo di cessione del credito o sconto in fattura, rappresenta un enorme vantaggio fiscale per il contribuente che è chiamato a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento dell’agevolazione.
Il Decreto Rilancio prevede a tal proposito il rilascio di un ‘Visto di conformità’ che il contribuente deve richiedere al soggetto incaricato della trasmissione telematica dei dati.
Il visto di conformità potrà essere rilasciato solo in presenza di valide attestazioni da parte dei professionisti coinvolti negli interventi (ad esempio Ingegneri, Geometri, tecnici di impianti), sull’esistenza ed il rispetto dei requisiti di legge previsti.
L’asseverazione (certificazione a termini di legge) è necessaria anche in caso di fruizione diretta in dichiarazione dei redditi dell’agevolazione, per interventi di:
- efficientamento energetico;
- riduzione del rischio antisismico.
In entrambi i casi professionisti del settore dovranno dichiarare a norma di legge la correttezza tecnica dell’intervento e l’adeguatezza economica dello stesso.
Acquisto di elettrodomestici e mobili
La legge di bilancio 2020 ha prorogato il Bonus Irpef al 50% anche per le spese su elettrodomestici e mobili destinati all’immobile oggetto di ristrutturazione. Tali spese devono essere effettuate entro il 31 dicembre 2020 e devono essere associate ad interventi di ristrutturazione iniziati a partire dal 1° gennaio 2019.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia idonei a far scattare il diritto al bonus elettrodomestici e mobili devono appartenere ad una delle seguenti categorie:
- Manutenzione straordinaria
- Ristrutturazione edilizia
- Restauro e risanamento conservativo
Per questa tipologia di spesa il tetto massimo è di 10.000 euro. Affinché sia possibile usufruire dell’agevolazione è necessario che gli elettrodomestici siano di classe non inferiore alla “A+” (“A” per i forni). La detrazione è fruibile in quote uguali in 10 anni.
Al fine di beneficiare dell’agevolazione, il richiedente deve presentare nella documentazione copia della fattura rilasciata dal negoziante e, in caso di pagamento attraverso bonifico bancario o postale, copia dell’estratto conto che certifica il relativo addebito. Affinché la richiesta del bonus mobili vada a buon fine è necessario conservare anche la documentazione ufficiale e la descrizione dei lavori edilizi effettuati, ed una copia dei documenti relativi alla comunicazione di inizio dei lavori rilasciata al Comune di ubicazione dell’immobile. In tutti i casi gli elettrodomestici devono essere acquistati successivamente alla data di inizio lavori di ristrutturazione.
L’agenzia delle Entrate indica come documenti da conservare:
- ricevuta del bonifico
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti
Bonus infissi
Il bonus infissi, conosciuto anche come bonus finestre, abbraccia la possibilità di agevolazioni fiscali connesse al miglioramento termico di un edificio per il tramite del rifacimento di porte, finestre, persiane, avvolgibili, tende da sole e vetri.
L’agevolazione è in misura del 50% del valore degli interventi ed è usufruibile in dieci anni in quote uguali. I massimali di spesa sono definiti in base alla zona climatica di appartenenza (sede dell’intervento) e alla tipologia dell’infisso/serramento.
Possono beneficiare del bonus infissi:
- proprietari e nudi proprietari;
- locatari degli immobili;
- titolari di diritto di abitazione in comodato;
- familiari conviventi;
- titolari di diritto di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).
Ultimo aggiornamento settembre 2020
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