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La sospensione delle rate del mutuo per difficoltà economiche
La sospensione delle rate del mutuo prima casa è consentita per legge ai cittadini titolari di un mutuo che si trovino in casi di temporanea difficoltà economica. Da notare che la sospensione non cancella le rate da pagare ma, appunto, le sospende.
⏰ In 30 secondi:
- Il Fondo Gasparrini consente la sospensione del mutuo fino a 18 mesi;
- La sospensione non cancella le rate, ma prolunga la durata del mutuo;
- Serve ISEE sotto 30.000 € e mutuo prima casa entro 250.000 €.
- La sospensione delle rate del mutuo con il Fondo Gasparrini
- Come funziona e cosa comporta la sospensione delle rate del mutuo?
- Quali sono le condizioni necessarie per la sospensione delle rate del mutuo?
- Chi sono i beneficiari della sospensione delle rate del mutuo?
- Come accedere al Fondo di Solidarietà per i mutui?
- I documenti da presentare per la sospensione delle rate del mutuo
- Sospensione delle rate del mutuo: gli adempimenti della banca
La sospensione delle rate del mutuo con il Fondo Gasparrini
Il Fondo di solidarietà mutui per l'acquisto della prima casa (il cosiddetto Fondo Gasparrini) è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la legge n. 244 del 24/12/2007 e prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a un massimo di 18 mesi, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Attualmente, il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo dell'interruzione del mutuo.
La sospensione delle rate del mutuo casa è un importante strumento con il quale il legislatore italiano ha voluto aiutare le famiglie che si trovano improvvisamente in condizioni di necessità, per sopraggiunte difficoltà economiche.
Come funziona e cosa comporta la sospensione delle rate del mutuo?
La sospensione non cancella le rate ma consente di bloccare i pagamenti con un effetto di congelamento del piano di ammortamento, senza dare luogo ad insoluti. Quindi, l’effetto che ne consegue sul mutuo e sulle garanzie che a questo sono collegate è quello dell’allungamento della durata del periodo di ammortamento.
La sospensione di dieci mesi, per esempio, comporterà un prolungamento della durata del mutuo di 10 mesi, a prescindere dal fatto che tale estensione sia il risultato di un’unica richiesta o di due interventi come previsto dalla legge.
La banca, a seguito della sospensione delle rate del mutuo, non può richiedere al cliente mutuatario il pagamento di somme a titolo di commissione o penale e non potrà pretendere la sottoscrizione di garanzie del mutuo aggiuntive.
Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo il caso in cui la banca, d’intesa con il mutuatario, si accordi diversamente, rinegoziando del tutto o in parte le condizioni del contratto di mutuo.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la FAQ di MutuiOnline.it dedicata alla moratoria del mutuo.
Quali sono le condizioni necessarie per la sospensione delle rate del mutuo?
Dall’1 gennaio 2024 l’accesso al Fondo di sospensione è consentito qualora sussistano i seguenti requisiti:
- il richiedente ha un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro;
- il mutuo è di importo non superiore ai 250.000 euro;
- il mutuo è sottoscritto per l’acquisto di un immobile “prima casa” non di lusso e adibita ad abitazione principale;
- il mutuo è già stato ammesso al beneficio della sospensione ma non ha completato il numero complessivo dei 18 mesi.
Eventuali sospensioni concesse autonomamente dalla Banca concorrono nel calcolo del periodo massimo di sospensione.
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Chi sono i beneficiari della sospensione delle rate del mutuo?
La disciplina ordinaria, stabilita in origine dalla Legge 244/2007, prevede che è possibile beneficiare del diritto alla sospensione qualora si verifichino le ipotesi di:
- perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte;
- handicap grave o condizione di non autosufficienza;
- sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Relativamente alle ultime due ipotesi, la durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo è determinata in relazione alla durata della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.
I mutui già ammessi ai benefici del Fondo di garanzia per i mutui prima casa, di cui alla Legge 147/2013, possono accedere anche alla sospensione del pagamento delle rate.
Come accedere al Fondo di Solidarietà per i mutui?
La domanda di sospensione delle rate deve essere presentata alla banca mutuante che, verificata la correttezza della documentazione, invia la stessa a Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici).
Consap si occupa della gestione del Fondo e della valutazione del rispetto dei requisiti per l’accesso al Fondo, relativamente alle domande pervenute dagli istituti di credito.
Il modulo ufficiale di sospensione del mutuo è disponibile sui siti del Dipartimento del Tesoro, di Consap e dell'ABI. Basterà compilarlo direttamente online e inviarlo secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
I documenti da presentare per la sospensione delle rate del mutuo
Alla richiesta di sospensione vanno allegati un documento d’identità (o passaporto e permesso di soggiorno per cittadini extra UE) e la documentazione che attesti il verificarsi di una delle condizioni previste, purché sopraggiunte dopo la firma del mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.
Per le situazioni ammesse i documenti richiesti sono:
- cessazione del rapporto di lavoro, con stato attuale di disoccupazione:
- per contratti a tempo indeterminato: lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa (con relativa documentazione);
- per contratti a termine o collaborazioni: copia del contratto e dell’interruzione.
- dimissioni per giusta causa, da dimostrare con:
- sentenza o accordo bilaterale che ne accerti la validità;
- lettera di dimissioni con riconoscimento della giusta causa da parte del datore.
- handicap grave o non autosufficienza del mutuatario/cointestatario: certificato della commissione ASL (L. 104/1992 o invalidità civile ≥80%).
- sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi, con documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da enti autorizzati (INPS, CIG).
Sospensione delle rate del mutuo: gli adempimenti della banca
Una volta ricevuta la domanda completa, la banca ha il compito di:
- verificare la completezza della documentazione presentata;
- trasmettere la richiesta a Consap entro 10 giorni solari consecutivi;
- informare il cliente dell’esito dell’istruttoria entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del nulla osta da parte di Consap.
Se la sospensione viene approvata, la banca deve attivarla entro 30 giorni lavorativi dalla comunicazione al cliente. In caso di mancata approvazione, la banca sarà tenuta a comunicare al richiedente le motivazioni del mancato accoglimento della domanda.
Ultimo aggiornamento maggio 2025