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Sospensione delle rate del mutuo
La sospensione delle rate del mutuo prima casa è consentita per legge ai cittadini, titolari di un mutuo, che si trovino in casi di temporanea difficoltà economica. Da notare che la sospensione non cancella le rate da pagare, ma le sospende.
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 e prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa , di beneficiare della sospensione rate del mutuo fino ad un massimo di 18 mesi dal pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
Attualmente il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione rate mutui.
La sospensione rate mutuo prima casa è un importante strumento con il quale il legislatore italiano ha voluto aiutare le famiglie che si trovano improvvisamente in condizioni di necessità per sopraggiunte difficoltà economiche. La sospensione non cancella le rate ma consente di bloccare i pagamenti con un effetto di congelamento del piano di ammortamento senza dare luogo ad insoluti, quindi l’effetto che ne consegue sul mutuo e sulle garanzie che a questo sono collegate, è quello dell’allungamento della durata del periodo di ammortamento. La sospensione di dieci mesi, per esempio, comporterà un prolungamento della durata del mutuo di 10 mesi, ciò a prescindere dal fatto che tale estensione sia il risultato di un’unica richiesta o di due interventi come previsto dalla legge.
La banca, a seguito della sospensione delle rate del mutuo, non può richiedere al cliente mutuatario il pagamento di somme a titolo di commissione e penale e non potrà pretendere la sottoscrizione di garanzie aggiuntive. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto , salvo il caso in cui la banca, d’intesa con il mutuatario, si accordino diversamente rinegoziando del tutto o in parte le condizioni del contratto di mutuo.
Chi sono i beneficiari della sospensione
La disciplina ordinaria stabilita dalla Legge 244/2007 prevede che possono beneficiare del diritto alla sospensione delle rate, i cittadini titolari di un mutuo sottoscritto per l’acquisto di un immobile “prima casa” non di lusso ed adibito ad abitazione principale, con importi fino a 250 mila euro ed un reddito ISEE non superiore a 30 mila euro, qualora si verifichino le ipotesi di:
- perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o dei rapporti lavorativi di cui all'art. 409 del cpc;
- morte;
- handicap grave o condizione di non autosufficienza;
- sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Relativamente alle ultime due ipotesi la durata massima della sospensione del pagamento delle rate del mutuo è determinata in relazione alla durata della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.
Le novità introdotte per le emergenze sanitarie ed energetiche
In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus, il Fondo è stato rifinanziato e, come disposto dai Decreti legge 18/2020 (il cosiddetto Cura Italia) e DL 23/2020 (il cosiddetto Decreto Liquidità), la platea dei beneficiari e gli importi sono stati allargati, ammettendo alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro anziché 250 mila a cui sono state aggiunte le ipotesi di:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione dell’orario, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
In presenza di questi eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo potrà essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:
- 6 mesi
se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.
Inoltre, le ipotesi di applicabilità sono state estese per i casi di:
- calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
- eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
I mutui già ammessi ai benefici del Fondo di garanzia per i mutui prima casa di cui alla Legge 147/2013 possono accedere anche alla sospensione del pagamento delle rate.
Da ultimo la Legge di Bilancio di previsione l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (Legge 30 dicembre 2021, n.234), ha prorogato fino al 22 dicembre 2022 il termine previsto relativo alla validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa che, pertanto, continueranno ad avere accesso ai benefici del Fondo di sospensione mutui
prima casa.
Infine, una novità introdotta dalle L234/2021 prevede che, per l’accesso al Fondo,
non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
.
Un importante ruolo, nel quadro della possibilità di sospendere le rate del mutuo, è svolto dall’ ABI (Associazione Bancaria Italiana), che negli anni, a partire dal 2010 ha siglato con le associazioni dei consumatori più rappresentative e con organi istituzionali, appositi piani volti al facilitare l’accesso al credito da parte delle famiglie e ad agevolare le stesse, con la sospensione delle rate dei mutui, in caso di evidenti difficoltà economiche sopravvenute. Tra i principali accordi tra ABI, associazioni dei consumatori ed istituzioni dello Stato si ricordano:
- il protocollo d’intesa del 2 febbraio 2010 per l’attuazione del “Piano Famiglie”
- il protocollo d’intesa del 26 ottobre 2015 volto al sostegno delle popolazioni colpite da eventi calamitosi
I presupposti di ogni protocollo d’intesa sono le misure normative adottate dallo Stato per fronteggiare emergenze sociali quali crisi economiche, eventi naturali catastrofici o ulteriori situazioni di difficoltà sociale, tuttavia, ciò che dà il via alla possibilità di sospendere le rate del mutuo è la presenza o meno di risorse nel Fondo di solidarietà istituito dalla Legge 244 del 2007.
Come accedere al Fondo di solidarietà
La domanda di sospensione delle rate deve essere presentata alla banca mutuante che, verificata la correttezza della documentazione, invia la stessa a Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che decide sulla concessione dell’aiuto.
Il modulo ufficiale, aggiornato in data 10 marzo 2022 con una versione semplificata rispetto al modello precedente, è disponibile sui siti del Dipartimento del Tesoro, di Consap e dell'ABI. Basterà compilarlo direttamente online e inviarlo secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
Ultimo aggiornamento ottobre 2022
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