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Come acquistare casa

La compravendita è un atto ufficiale, siglato davanti a un notaio, che si occuperà di tutte le verifiche di regolarità. L’acquisto di una casa comporta il pagamento di alcune imposte, diverse a seconda della tipologia di acquirente e venditore, da versare al notaio.

L'atto pubblico di compravendita (rogito)

La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della casa verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo); più genericamente si può dire che la compravendita immobiliare è l'accordo formale con il quale una parte, detta venditrice, trasferisce ad un'altra, detta acquirente, la proprietà di un determinato immobile a fronte del pagamento del prezzo pattuito. Per questi elementi di scambio, la compravendita (scambio di cosa contro denaro) si distingue dalla permuta (scambio di cosa contro cosa). L'atto di compravendita, detto anche rogito, si stipula davanti al notaio, presenti il venditore e il compratore, ed è redatto in forma pubblica. In tal modo il notaio garantisce l'identità delle parti, la legalità dell'atto e la veridicità di quanto in esso dichiarato. Al notaio spettano i controlli formali sull'esistenza di ipoteche o altri vincoli, sul rispetto delle norme edilizie e la conformità del rogito con gli atti precedenti (ad esempio il compromesso). Il rogito è l'atto conclusivo della compravendita. A seguito degli aggiornamenti normativi disposti dalla legge finanziaria 2006 (266/2005) e dal decreto Bersani 223 del 2006 (diventato poi legge 248/2006), alle parti è chiesto di fornire prova dei pagamenti effettuati. Il rogito deve riportare quindi, tra gli altri dati:

In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

Le imposte sull'acquisto della casa

L'acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell'immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la prima casa si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.

Per effetto degli articoli 10 del Dlgs 23/2011 e 26 del Dl 104/2013, a partire dal 1° gennaio 2014 le imposte relative al trasferimento di immobili destinati all'utilizzo come prima casa, sono state modificate con l'obiettivo di diminuirne il carico fiscale.

Se oggetto dell'acquisto è la prima casa l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte a partire dal 1° gennaio 2014:

quando il venditore è un privato

quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori

quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) oltre 5 anni dall'ultimazione dei lavori, che opta per l'assoggettamento dell'operazione ad IVA

quando si acquista da impresa non costruttrice oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) oltre 5 anni dall'ultimazione dei lavori, che non opta per l'assoggettamento dell'operazione ad IVA

Se oggetto dell'acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:

quando il venditore è un privato, oppure un'impresa “non costruttrice”, oppure un'impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori senza assoggettare l'operazione ad IVA

quando il venditore è un'impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall'ultimazione lavori o dopo 5 anni da questa optando per l'assoggettamento dell'operazione ad IVA

Nel caso l'immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l'IVA ha un valore del 22%.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto. Dal 1° gennaio 2006 (art. 1 comma 497 Legge n. 266/2005 e successive modifiche), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto (Prezzo-Valore). Più precisamente la norma trova applicazione nelle operazioni soggette ad imposta di Registro e non a quelle soggette ad IVA; ciò non esclude che il venditore sia un'impresa ma in tal caso l'operazione di compravendita deve rientrare nell'ambito di vendita oltre cinque anni dalla conclusione dei lavori o di vendita da parte di imprese non classificabili come “imprese costruttrici”.

Per tutte le altre compravendite in cui l'acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti e non dal valore catastale.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all'Ufficio delle Entrate di rettificare direttamente la dichiarazione annuale IVA del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972, modificato dall'art. 24 della Legge 88 del 2009).

L'acquirente che vuole usufruire del “vantaggio fiscale” deve chiedere esplicitamente al notaio che la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell'immobile. L'agevolazione spetta a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.

Nel caso in cui la compravendita sia tassata sulla base del valore catastale la legge stabilisce, inoltre, che gli oneri notarili siano ridotti del 30%.

L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento del valore dei beni trasferiti. In sostanza, l'Ufficio delle Entrate applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se la parte acquirente aveva richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre sono previste onerose sanzioni pecuniarie a carattere amministrativo.

Da ultimo, in tema di “recupero fiscale” ricordiamo che dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del 19%) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d'imposta. Se l'acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

Ultimo aggiornamento settembre 2020

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