La Legge n.124/2013 e la Legge n.147/2013 hanno eliminato rispettivamente la prima
e seconda rata dell’IMU sull’abitazione principale previste per il 2013
e, con l’approvazione delle Legge di Stabilità 2014, viene di fatto
esentata dal pagamento dell’Imposta municipale unica la prima casa e le relative
pertinenze.
A partire dal 2014 l’IMU rimane in vigore sulle seconde case,
sulle case considerate di lusso (categoria
catastali A/1, A/8 e A/9) anche se prima casa, fabbricati
e alle aree fabbricabili. L’IMU è a carico del proprietario degli immobili;
il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie
sugli stessi; l'ex coniuge affidatario della casa coniugale; il locatario per gli
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Il calcolo dell’imposta si determina aggiungendo una particolare
aliquota alla base imponibile. La base imponibile si calcola moltiplicando alla
rendita catastale esplicitata nel rogito il valore di 168 (fattore che contiene
al suo interno sia il moltiplicatore 160 precedentemente introdotto dal governo
Monti, sia il fattore di aggiornamento catastale del 5% già presente con
l’ICI). Il valore della rendita catastale riferita al proprio immobile è
riportato sul contratto di acquisto dell’immobile stesso (rogito notarile).
In alternativa, è possibile ottenere tale valore tramite una misura catastale,
che può essere effettuata gratuitamente attraverso il servizio on line offerto
dall’Agenzia del Territorio. In questo caso
sarà necessario indicare, oltre al proprio codice fiscale, i dati identificativi
dell’immobile (Comune, sezione, foglio, particella).
L’aliquota di base è pari a 0,76% e i Comuni possono aumentarla fino a raggiungere il tetto di 1,06% (+,0,3% rispetto all’aliquota base).
Il calcolo dell’imposta è lo stesso utilizzato per la determinazione dell’IMU 2012 per la prima casa e IMU 2013 per la seconda casa. A partire dal 2014 il calcolo della TASI viene effettuata partendo dall’aliquota di base che è dello 0,1% e sulla quale ogni comune avrà la possibilità di ridurla fino ad azzerarla oppure, al contrario, apportare una maggiorazione fino a un massimo dello 0,25% (tetto massimo aliquota TASI a 0,33%).
Ogni Comune avrà il compito di stabilire la distribuzione dell’ aliquota tra eventuale locatore e locatario, tenendo conto la somma delle aliquote stabilite dai comuni per IMU e TASI non può superare il limite di 1,14% complessivo.
Ogni Comune avrà inoltre la facoltà di prevedere delle riduzioni o esenzioni nei casi in cui le abitazioni abbiano unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, locali, diversi dalle abitazioni; ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. È bene dunque controllare presso il comune di ubicazione dell’immobile adibito a prima casa le eventuali riduzioni ed esenzioni applicabili ai proprietari e locatari.