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Come si calcola l’IMU per la seconda casa?

L’IMU è un’imposta che deve essere versata al Comune in un cui è localizzato l’immobile. Non deve essere pagata da chi possiede un immobile che utilizza come abitazione principale. Per quanto riguarda le seconde case, invece, l’IMU deve essere pagata.

Come si calcola l’IMU per la seconda casa?
Come si calcola l’IMU per la seconda casa?

 Possedere una casa comporta numerose spese. L’IMU, per esempio, è un’imposta che deve essere versata al Comune in un cui è localizzato l’immobile, ma solo in alcuni casi. Non deve essere pagata da chi possiede un immobile che utilizza come abitazione principale, fatta eccezione per le case di lusso. Per quanto riguarda le seconde case, invece, l’IMU deve essere pagata. Scopriamo insieme cos’è l’IMU e come si calcola per le seconde case.

Cos’è l’IMU?

L’IMU è l’acronimo di imposta municipale propria. Dal 2012 l’IMU ha sostituito l’ICI, ossia, l’imposta comunale sugli immobili e anche la parte immobiliare dell’IRPEF. Con la legge n.147 del 2013 il pagamento dell’IMU è stato abolito per le abitazioni principali. Negli anni 2012 e 2013 per l’abitazione principale, invece, si doveva pagare l’imposta. Con “abitazione principale” si intende l’immobile in cui un soggetto risiede anagraficamente e nello stesso luogo dimora.

Chi non deve pagare l’IMU?

L’IMU non deve essere pagato:

  • dal proprietario della casa coniugale assegnata all’altro coniuge
  • dal nudo proprietario, affittuario e comodatario

Inoltre sono esclusi dal pagamento: l’abitazione principale (se di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9) e le relative pertinenze (se di categoria catastale C/2, C/6, C/7 massimo una per categoria), i fabbricati rurali a uso abitativo se abitati dal soggetto che li possiede e conduce il fondo, i fabbricati rurali a uso strumentale all’attività agricola e i terreni agricoli ubicati in Comuni classificati “totalmente montani”.

Non sono tenute a pagare l’IMU come l’abitazione principale anche questo tipo di unità immobiliari:

  • quelli appartenenti alle cooperative edilizie;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • unico immobile posseduto dal personale appartenente alle forze armate, forze di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (per cui non sono richieste le condizioni di dimora abituale);
  • una sola unità immobiliare posseduta dei cittadini residenti all’estero e iscritti all’AIRE (l’anagrafe degli italiani residenti all’estero)

Chi deve pagare l’IMU?

Sono tenuti al pagamento dell’IMU: 

  • i proprietari di fabbricati, terreni e aree fabbricabili
  • i titolari del diritto di usufrutto su fabbricati, terreni e aree fabbricabili
  • i titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale
  • i titolari di diritti di superficie, uso, enfiteusi
  • i titolari del diritto di godimento della casa coniugale assegnata dal giudice della separazione o divorzio

Come si calcola l’IMU?

Le abitazioni definite seconde case fanno parte del gruppo catastale A e solamente la categoria A10 è esclusa in quanto viene calcolato con un altro coefficiente e ne fanno parte gli immobili adibiti ad uffici e studi professionali.

Le abitazioni che non rientrano nelle agevolazioni prima casa sono considerate come seconde case

Possiamo dire che rientrano nelle seconde case gli immobili acquistati per investimento, le case vacanze e tutte quelle abitazioni in cui il proprietario non risiede. Per questi immobili non sono previste le agevolazioni come aliquota inferiore e le detrazioni.

Ma come si calcola l’IMU? la formula che solitamente si applica è:

  • valore dell’immobile X percentuale di possesso X mesi di possesso X aliquota /12

L’IMU, infatti, si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota che solitamente è quella base, oppure una maggiore o minore. Questa variazione viene fissata dal Comune in cui si trova l’immobile. Inoltre è significativo per il calcolo anche il tempo (mesi) di possesso dell’immobile stesso.

L'aliquota base pari allo 0,76%, ma come detto in precedenza può essere maggiore o minore in base alle scelte comunali. Per quanto riguarda l’aliquota ridotte è 0,4% per l’abitazione principale se è un immobile classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’IMU si può pagare totalmente a giungo oppure in due rate a giugno e a dicembre. 

Differenza tra IMU e TASI

La TASI è stata istituita con la legge di stabilità per il 2014. La TASI è l’acronimo di Tariffa sui Servizi Indivisibili ed è l’imposta dedicata ai servizi comunali come illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade (ossia tutti quei servizi utili per i residenti e considerati indivisibili).

I Comuni stabiliscono l’aliquota e come spenderanno quei soldi. La TASI dal 2016 non viene solitamente pagata per le abitazioni principali e le pertinenze. Per quanto riguarda coloro che la devono pagare è utile sapere che TASI e IMU hanno aliquote differenti, la TASI per esempio è calcolata in 1000.

Sono possibili delle detrazioni ma questa decisione è di competenza del Comune. Per quanto riguarda le scadenze di pagamento sono solitamente le stesse dell’IMU, quindi si può pagare in un’unica soluzione a giugno o in rate diverse giugno e dicembre.

In sintesi possiamo dire che sia l’IMU che la TASI sono delle imposte utili per sostenere le spese dei comuni in cui è ubicato l’immobile. L’IMU, però, è pagata da coloro che possiedono l’immobile, salvo determinati casi, in quanto possessori del diritto di proprietà. Dal 2014 non si paga l’IMU per l’abitazione principale e ci sono altri casi per cui l’imposta non è dovuta. Per le seconde case si paga l’imposta la cui aliquota viene decisa dal Comune in cui si trova l’immobile. Possono esserci degli aumenti o diminuzioni dell’aliquota base e questa scelta è di competenza comunale. L’imposta si può pagare in un’unica soluzione o in due rate solitamente a giugno e dicembre. Si può pagare con conto corrente postale oppure con F24, anche la TASI si può pagare allo stesso modo e con le stesse tempistiche.

I documenti utili per calcolare l’IMU sono: la visura catastale, atto di acquisto, atto di donazione o copia della successione. Per quanto riguarda la TASI, invece, si necessita la visura catastale, l'atto notarile, il contratto di affitto o altro documento da cui risulti la rendita catastale dell'immobile.

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Ultimo aggiornamento luglio 2021

A cura di: Maria Rita Corda

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