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Fondo di solidarietà mutui
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, noto anche come Fondo Gasparrini, è stato istituito con la Legge numero 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008).
Consente a coloro che sono titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate nel momento in cui si registrano specifici eventi, a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo.
La sospensione del pagamento delle rate può avvenire per un massimo di due volte e un periodo totale non superiore a 18 mesi nei casi di:
- Cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
- Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia
- Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%
Se il mutuo è cointestato, gli eventi possono far riferimento pure solo ad uno dei cointestatari.
Per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile richiedere la sospensione del mutuo anche nei casi di:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
Ad accedere al fondo possono essere anche gli autonomi e i liberi professionisti che hanno registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del fatturato del 33% - a causa del Coronavirus- rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.
I requisiti
Per presentare la domanda è necessario possedere determinati requisiti:
- bisogna essere proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale e titolare di un mutuo stipulato per l'acquisto dell’immobile stesso non superiore a 250.000 euro
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda
- se, al momento della presentazione della richiesta, il titolare del contratto di mutuo si trova in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi
- In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è necessario che i presupposti riguardino almeno uno dei mutuatari che ha subito l’evento.
- In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo
Ultimo aggiornamento aprile 2020
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