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Fondo di solidarietà mutui

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, noto anche come Fondo Gasparrini, è stato istituito con la Legge numero 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008).

Consente a coloro che sono titolari di un mutuo per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate nel momento in cui si registrano specifici eventi, a seguito della sottoscrizione del contratto di mutuo.

La sospensione del pagamento delle rate può avvenire per un massimo di due volte e un periodo totale non superiore a 18 mesi nei casi di:

  • Cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
  • Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia
  • Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%

Se il mutuo è cointestato, gli eventi possono far riferimento pure solo ad uno dei cointestatari.

Per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile richiedere la sospensione del mutuo anche nei casi di:

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

Ad accedere al fondo possono essere anche gli autonomi e i liberi professionisti che hanno registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, un calo del fatturato del 33% - a causa del Coronavirus- rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

I requisiti

Per presentare la domanda è necessario possedere determinati requisiti:

  • bisogna essere proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale e titolare di un mutuo stipulato per l'acquisto dell’immobile stesso non superiore a 250.000 euro
  • il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda
  • se, al momento della presentazione della richiesta, il titolare del contratto di mutuo si trova in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi
  • In caso di mutuo cointestato a due o più persone, è necessario che i presupposti riguardino almeno uno dei mutuatari che ha subito l’evento.
  • In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo

Ultimo aggiornamento aprile 2020

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