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Più garanzie per chi compra casa su carta
A partire dal 23 settembre i compratori di case su carta potranno godere di tutele rafforzate, grazie alla nuova normativa che impone a banche e assicurazioni di intervenire prontamente in caso di fallimento del costruttore, con rimborso entro 30 giorni.

Il rischio che il costruttore fallisca, mettendo a repentaglio non solo il sogno di avere una casa di proprietà, ma anche le somme fino a quel momento versate. È la paura principale per chi acquista su carta, a fronte di una serie di vantaggi come lo sconto sul prezzo finale e la possibilità di personalizzazione dell’immobile.
Infatti, chi compra un immobile che è ancora allo stato di cantiere in genere riesce a spuntare uno sconto del 10-15% rispetto al valore reale dello stesso e può pagarlo un po’ per svolta in base allo stato di avanzamento dei lavori. Con il vantaggio ulteriore di effettuare modifiche rispetto al piano originario affinché l’immobile risulti corrispondente ai propri gusti ed esigenze. Senza dimenticare che in molti casi comprare su carta è l’unico modo per ottenere un’abitazione di nuova costruzione, dato che il costruttore ha bisogno di finanziare i lavori.
Come aumenteranno le garanzie per acquisti su carta?
Proprio per alzare le garanzie a tutela del compratore, dal 23 settembre cambierà la disciplina dell’acquisto su carta. In caso di fallimento del costruttore, banche e assicurazioni dovranno rimborsare per intero tutte le somme pagate in acconto, più i relativi interessi, entro 30 giorni dalla richiesta. Inoltre, da quella data non sarà più possibile prevedere clausole peggiorative per l’acquirente, né potranno essere inserite regole differenti nei contratti. Le regole scatteranno in automatico, compresa l’impossibilità di inserire scappatoie all’interno dei contratti di compravendita.
Tutele per chi compra
Si tratta di tutele aggiuntive per il compratore, che si inquadrano nel filone inaugurato con il d.lgs. n.215 del 2005 con la previsione – tra le altre cose - dell’obbligo per il costruttore di consegnare all'acquirente, al momento del compromesso, una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia delle somme consegnate e da consegnare fino al rogito. Sostanzialmente si tratta di una documentazione con la quale la banca viene investita dell’obbligo di rimborsare al futuro acquirente le somme versate a titolo di acconto qualora la vendita non dovesse andare in porto per il fallimento del costruttore.
Ora arriva il modello standard per evitare furbizie a danno dai consumatori. Viene stabilito ad esempio che l’importo complessivo della fideiussione deve corrispondere alle somme che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall’acquirente prima del trasferimento della proprietà dell'immobile, compresi gli interessi legali. Mentre le garanzie non coprono quanto versato per la sottoscrizione di un mutuo. Un’altra tutela è legata al fatto che il costruttore è tenuto anche a rilasciare all’acquirente una polizza assicurativa che per dieci anni tuteli quest’ultimo in caso di danneggiamenti totali o parziali all’edificio o di gravi difetti dovuti alla costruzione.
Le procedure da seguire
Come muoversi, dunque? Nel caso emergessero difficoltà in capo al costruttore (ad esempio continui ritardi e rinvii rispetto alla tabella di marcia relativa ai lavori), è bene seguire da vicino la situazione tenendosi aggiornati con una certa frequenza. Ricordando che si potrà agire dal momento in cui dovesse essere dichiarato lo stato di crisi del costruttore. A questo proposito ci sono indicatori oggettivi previsti dalla legge: dalla data di di trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto; dalla pubblicazione della sentenza di fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa; infine presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
A questo punto l’interessato deve comunicare di voler rinunciare all’acquisto e a quel punto il garante ha massimo 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta. Quindi, tranne rarissime eccezioni, lo farà senza prima aver approfondito la questione con il costruttore. E questo obbligo scatta anche qualora il costruttore non abbia versato le commissioni dovute per la stipula del servizio di garanzia.
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