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Come sospendere le rate del mutuo in caso di necessità

Un sostegno per le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate mensili del mutuo. Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa - noto anche come fondo Gasparrini - è stato confermato per tutto il 2023, con alcune novità rispetto al passato.

13/02/2023
persona che firma documento di sopensione rate del mutuo
Sospensione rate mutuo: come fare?

Tra inflazione su livelli che non si vedevano da decenni e rallentamento del ciclo economico, molte famiglie nei prossimi mesi potrebbero trovarsi in difficoltà con il pagamento del mutuo. Per questa ragione il governo ha rinnovato per tutto il 2023 il Fondo Gasparrini, riservato ai mutuatari in difficoltà quando si tratta di onorare le rate.

Il funzionamento

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa - noto anche come fondo Gasparrini - è stato istituito a fine 2007, ai primi scricchiolii della crisi legata ai mutui subprime. Consente ai titoli di un mutuo fino a 400mila euro (massimale esteso con la crisi Covid, mentre in precedenza si fermava a 250mila euro), contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

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I criteri di accesso

Le situazioni che danno diritto a richiedere l’accesso al fondo sono due:

  1. sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  2. riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione dell’orario, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.

Per quel che concerne il solo 2023, la misura si applica non solo ai dipendenti a tempo determinato o indeterminato, nonché ai titolari di contratto parasubordinato, ma anche agli autonomi, ai liberi professionisti e alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Possono accedere all’agevolazione anche coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo, a patto che abbiano poi ripreso il pagamento delle rate per almeno tre mesi.

La procedura

Per ottenere la sospensione del mutuo, occorre presentare alla banca che ha concesso il mutuo il modulo disponibile sul sito del ministero dell’Economia e delle finanze, insieme alla carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra Ue). La documentazione cambia in base alla situazione del richiedente. Ad esempio, in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, serve allegare copia della lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa. In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, copia del contratto o della relativa proroga, nonché delle eventuali comunicazioni che attestino l’interruzione del rapporto.

In caso di dimissioni per giusta causa è necessario produrre la sentenza o l’atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore, nonché la lettera di dimissioni. Mentre, nell’eventualità di una sospensione non inferiore a 30 giorni, va presentata copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

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A cura di: Luigi dell'Olio

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