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Come sospendere le rate del mutuo nel 2024?

La sospensione delle rate del mutuo permette di congelare l’intero pagamento delle rate per un periodo massimo di 18 mesi. Tuttavia, la durata della sospensione varia a seconda della durata della riduzione dell’orario di lavoro o della sospensione lavorativa.

02/10/2024
modellino di casa con a fianco salvadanaio
Quando si può sospendere temporaneamente il pagamento del mutuo

In tempi di difficoltà economiche, la possibilità di sospendere le rate del mutuo rappresenta un’opportunità per molte famiglie italiane. Grazie al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, conosciuto anche come Fondo Gasparrini, è possibile infatti ottenere una pausa nei pagamenti fino a un massimo di 18 mesi, ma è fondamentale rispettare i requisiti previsti per poter accedere all’agevolazione.

Introdotto dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e successivamente modificato, il Fondo Gasparrini consente ai titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa di sospendere l'intera rata fino a 18 mesi. È importante sottolineare che per accedere a questa agevolazione, il mutuo deve essere in corso di ammortamento da almeno un anno.

Chi può beneficiare della sospensione delle rate del mutuo?

Non tutti possono richiedere la sospensione delle rate. È necessario rispettare alcuni requisiti specifici, tra cui l'importo del mutuo e la situazione lavorativa del richiedente. La sospensione può essere richiesta se il mutuatario o uno dei cointestatari si trova in una delle seguenti situazioni:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione;
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o riduzione dell'orario di lavoro;
  • invalidità civile non inferiore all'80% o riconoscimento di un handicap grave;
  • decesso del titolare del mutuo.
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Come funziona la sospensione delle rate del mutuo?

La sospensione delle rate del mutuo permette di congelare l’intero pagamento delle rate per un periodo massimo di 18 mesi. Tuttavia, la durata della sospensione varia a seconda della durata della riduzione dell’orario di lavoro o della sospensione lavorativa:

  • 6 mesi: se la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro dura tra 30 e 150 giorni;
  • 12 mesi: se la sospensione dura tra 151 e 302 giorni;
  • 18 mesi: se la sospensione supera i 303 giorni.

Gli interessi maturati durante la sospensione, esclusa la parte coperta dal Fondo, dovranno essere rimborsati successivamente, a partire dalla ripresa del pagamento delle rate. Questi interessi verranno suddivisi in quote uguali e aggiunti alle rate residue del mutuo.

Chi non può richiedere la sospensione delle rate del mutuo?

Non tutti i mutuatari possono beneficiare della sospensione. Ecco i principali casi di esclusione:

  • mutui con importo superiore a 250.000 euro;
  • mutui che non finanziano l'acquisto della prima casa;
  • mutui in ammortamento da meno di un anno;
  • richiedenti con un ISEE superiore a 30.000 euro;
  • mutui per immobili di lusso, come le categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Inoltre, chi ha già usufruito di una sospensione per un periodo totale pari o superiore a 18 mesi non potrà più richiedere ulteriori proroghe. Lo stesso vale per chi ha già usufruito della sospensione per due volte, tranne in casi di riduzione dell'orario di lavoro o sospensione lavorativa, dove sono ammesse più richieste.

Quanto costa sospendere il mutuo?

Durante il periodo di sospensione, gli interessi continuano a maturare sul debito residuo al tasso applicato al mutuo (TAN). Il Fondo Gasparrini copre il 50% degli interessi maturati lungo tutto il periodo, mentre il restante 50% resta a carico del mutuatario. Al termine del periodo di sospensione, gli interessi accumulati verranno suddivisi e distribuiti in quote uguali sulle rate residue del mutuo.

Come presentare la richiesta?

Per accedere alla sospensione delle rate, è necessario presentare una serie di documenti, che variano a seconda della situazione lavorativa o sanitaria del richiedente, e specificamente:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato: lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa;
  • sospensione dal lavoro: copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione ai trattamenti di sostegno al reddito;
  • riduzione dell'orario di lavoro: documentazione che attesti la riduzione dell'orario lavorativo per cause non dipendenti dal lavoratore;
  • invalidità civile o handicap grave: certificato rilasciato dalla commissione ASL competente.

In tutti i casi, è necessario allegare un documento di identità e un modello ISEE aggiornato con valore non superiore a 30.000 euro.

Cosa fare se si ha già una sospensione in corso

Nel caso in cui si abbia già in corso una sospensione, ad esempio in conseguenza a eccezionali eventi meteorologici verificatisi, sarà necessario interromperla per poter accedere alla sospensione prevista dal Fondo di solidarietà. Sarà sufficiente recarsi in filiale e richiedere la cessazione della sospensione in atto. Il numero di mesi richiedibili sarà determinato tenendo conto di tutti i periodi di sospensione già usufruiti, indipendentemente dalla loro tipologia.

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A cura di: Paola Campanelli

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