Chi paga le spese straordinarie del condominio quando si vende casa
I rapporti tra venditore e acquirente sono regolati dal diritto civile, che stabilisce il carico dei costi condominiali a chi, tra venditore e acquirente, fosse presente durante l’assemblea condominiale in cui sono stati deliberate e approvate le spese straordinarie.
Acquistare un immobile è un scelta importante, che condizionerà buona parte della vita, specialmente qualora si decidesse di affrontare la spesa con un mutuo. È infatti necessario fare bene i conti e valutare che oltre al prezzo della casa, ci saranno altre spese da affrontare in prima battuta.
Una voce di spesa che va controllata prima di decidere l’acquisto è sicuramente il condominio, perché potrebbero esserci posizioni aperte o contenziosi in corso.
Una considerazione a parte meritano i lavori condominiali straordinari, la cui competenza è stabilita in maniera precisa dalla legge. Bisogna distinguere se i lavori vengono deliberati prima o dopo l’atto di compravendita dell’immobile, perché in quest’ultimo caso le spese saranno a carico evidentemente del nuovo proprietario, nel primo invece spetteranno al vecchio proprietario.
A chi compete la spesa per i lavori straordinari
I rapporti tra venditore e acquirente sono regolati dal diritto civile, che stabilisce il carico dei costi condominiali a chi, tra venditore e acquirente, fosse presente durante l’assemblea condominiale in cui sono state deliberate e approvate le spese straordinarie (art. 1135 comma 1, n. 4 c.c.).
I costi condominiali dei lavori straordinari effettuati prima della vendita di un immobile rimangono dunque “a carico di colui che aveva lo status di condomino nel momento in cui è stata presa la decisione sulle spese straordinarie”.
Inoltre, secondo l’ordinanza della Cassazione n.18793/2020, nei rapporti tra chi vende e chi acquista occorre fare riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto il pagamento dei lavori straordinari.
Si tratta infatti di debiti pro-soluto, vale a dire riconducibili alla proprietà dell’immobile al momento della delibera della spesa.
La responsabilità finanziaria per i lavori già eseguiti nel condominio
La legge chiarisce che esiste una responsabilità solidale tra venditore e acquirente per le spese ordinarie e straordinarie (l’art. 63 della disposizione attuativa del codice civile), e questo vuol dire che l’amministratore del condominio dove è ubicato l’immobile venduto può rifarsi tanto al vecchio quanto al nuovo proprietario, sia per le spese dell’anno in corso che per le spese dell’anno precedente alla compravendita.
L’accordo tra le parti
Questa attribuzione generale non esclude che la responsabilità di un costo relativo a una spesa straordinaria debba invece essere ripartita tra entrambi i soggetti, venditore e acquirente.
Tra i due soggetti può stabilirsi un accordo che stabilisce una modalità diversa di ripartizione delle spese, ma qualsiasi intesa deve essere formalizzata durante l’atto di rogito o con un accordo scritto successivo alla compravendita.
Lo stabilisce il principio della libertà contrattuale di cui parla l’articolo 1321 del c.c.: un accordo che tuttavia rimane interno e tra le parti, e non solleverà dalla responsabilità congiunta nei confronti del condominio, che di fatto potrà sempre pretendere il pagamento delle spese straordinarie da entrambi i soggetti coinvolti nella compravendita dell’immobile.
Le offerte di mutuo a tasso fisso oggi:
Articoli correlati
La domanda di casa si adatta ai mutamenti sociali. L'acquisto dell'abitazione principale resta prevalente, ma crescono la richiesta di contratti di locazione transitori e l'interesse per bilocali e trilocali nelle aree urbane più dinamiche. Ecco i trend del settore.
I dati diffusi dal portale immobiliare Gate-away.com mostrano una domanda estera in forte espansione verso borghi, campagne e piccoli centri costieri o lacustri. Una tendenza in netto contrasto con i flussi del turismo tradizionale, che restano concentrati in appena il 4% del territorio nazionale, secondo le rilevazioni del ministero del Turismo.
Tra i vari segmenti, il settore dei negozi si distingue per un aumento significativo, segnando un incremento del 7% rispetto al 2024. Con oltre 46.000 unità scambiate e un valore complessivo di 8,5 miliardi di euro, il comparto mostra una vitalità senza precedenti. Le Isole si sono distinte per il rialzo maggiore, con un +11%, seguite dal Nord Est (+9,2%) e dal Sud (+7,5%). Anche il Centro (+6,3%) e il Nord Ovest (+4,6%) mostrano segni positivi.
Guide correlate
Le spese legate al mutuo
Quando si valuta un mutuo, oltre agli interessi, è fondamentale considerare tutte le spese. In questa guida analizziamo ogni voce di costo: dalle spese mutuo iniziali come istruttoria, perizia e notaio, ai costi periodici di gestione, fino a quelli potenziali.
Il compromesso casa è il contratto preliminare con cui acquirente e venditore si impegnano a stipulare il rogito definitivo. Vediamo come funziona, cosa deve contenere, quanto si versa, i costi, la registrazione e le tutele in caso di inadempimento.