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Cancellazione di ipoteca

La cancellazione di ipoteca è quell’operazione con la quale si procede alla eliminazione dell'iscrizione ipotecaria dai registri immobiliari una volta estinto il mutuo.

Notaio che appone il sigillo su un'atto
Cancellazione dell'ipoteca

La cancellazione di ipoteca, iscritta a seguito di un mutuo, viene di norma ordinata con atto notarile al Direttore dell'Ufficio del Territorio, una volta ottenuto l’assenso alla cancellazione da parte della banca creditrice; come previsto dal Decreto Bersani del 2007, la cancellazione dell’ipoteca non prevede alcun costo aggiuntivo.

La cancellazione automatica è prevista dalla Legge Bersani numero 40/2007 e richiede semplicemente che l'istituto di credito, una volta ricevuta l’ultima rata del mutuo prevista dal piano di ammortamento, o la chiusura anticipata del mutuo, effettui una comunicazione di avvenuta estinzione agli uffici competenti. Tale comunicazione comporta la cancellazione automatica, senza l'intervento del notaio e senza oneri alcuni per il debitore. La cancellazione tutela il proprietario del bene ipotecato, il quale, una volta estinta l'ipoteca, ha interesse alla cancellazione. Con la cancellazione il suo l’immobile è libero verso chiunque.

L’ipoteca si può attivare su beni immobili ma anche su beni mobili registrati e per la sua costituzione è richiesta l’iscrizione in pubblici registri immobiliari. L’ipoteca può essere:

  • volontaria quando si costituisce a garanzia del pagamento di un proprio debito;
  • giudiziale quando viene decretata dal giudice in caso di mancato pagamento di un debito.

La forma più comune di ipoteca è quella rappresentata dall’ipoteca volontaria. Questa prende vita da un contratto stipulato tra creditore e debitore e, affinché detta ipoteca possa essere valida, è necessaria una autenticazione che prende la forma di accertamento giudiziale della sottoscrizione, rilasciata dalla parte che concede l’ipoteca. 

L'ipoteca volontaria può essere cancellata in tre diversi modi:

  • automaticamente (se l'ipoteca è relativa a un contratto di mutuo);
  • con atto notarile;
  • con ordinanza del giudice.

La cancellazione dell'ipoteca è cosa ben distinta dalla sua estinzione: un'ipoteca, infatti, potrebbe essere estinta anche senza essere cancellata dal registro.

Ultimo aggiornamento giugno 2023

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