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Mutui ipotecari: ecco chi e quando può presentare richiesta all’Inps

14/01/2020
Mutui ipotecari: ecco chi e quando può presentare richiesta all’Inps

Coloro che sono iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’Inps possono far richiesta di un mutuo ipotecario. La domanda, esclusivamente telematica, può essere presentata a partire dal 15 gennaio fino al 10 ottobre 2020.

I requisiti

I mutui ipotecari presentano come garanzia l’ipoteca su un immobile. La sottoscrizione del contratto va fatta davanti ad un notaio. Questo tipo di mutuo viene stipulato nel caso si decida di acquistare beni immobiliari: in caso di insolvenza da parte del mutuatario, l’istituto di credito può rivalersi sul bene ipotecato.

Tra i requisiti per la concessione del mutuo spuntano:

  • L’unità immobiliare non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso. A tal fine - così come si legge sul regolamento per l’erogazione di mutui ipotecari dell’Inps – la superficie dell’immobile viene valutata dai tecnici dell’istituto al netto dei muri perimetrali e tramezzature interne, delle superfici (balconi, terrazzi, giardini) inedificabili in base a norme di piano regolatore o di regolamento edilizio, degli ambienti destinati a servizi generali e degli accessori d’uso (cantine, soffitte, posto macchina), nonché delle scale interne.
  • L’immobile deve essere libero e disponibile, non gravato da garanzie reali e ubicato nel territorio italiano.
  • Il mutuo non può essere concesso se l’importo delle rate da pagare ogni anno comprensive degli interessi supera il trattamento utile dell’iscritto, equivalente alla metà del reddito annuo imponibile del nucleo familiare.

Inoltre, il mutuo ipotecario viene concesso qualora né l’iscritto, né un componente della sua famiglia siano proprietari di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. È possibile cointestare il mutuo esclusivamente in presenza di coniugi, entrambi iscritti alla gestione unitaria ed in possesso dei requisiti.

L'importo del mutuo

L’importo massimo del mutuo erogabile è pari a 300mila euro per i seguenti casi: l’acquisto di un’unità abitativa di nuova costruzione da impresa costruttrice o da persona giuridica; l’acquisto di un’unità abitativa da privato non esercente attività imprenditoriale, anche con estinzione del mutuo contratto da quest’ultimo con banche o istituti di credito; l’acquisto di un’unità abitativa da Enti pubblici; l’acquisto di un’unità abitativa tramite asta pubblica per immobili provenienti da enti pubblici; l’assegnazione da società cooperative in proprietà divisa, costruzione in proprio, completamento e/o ampliamento su terreno di proprietà. Nei casi indicati, l’alloggio deve essere destinato a residenza dell’iscritto e del suo nucleo familiare.

L’importo massimo erogabile del mutuo è pari al 40% del valore dell’immobile attribuito dalla perizia estimativa e, comunque, fino a 150.000 euro per: esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, adattamento, ampliamento, trasformazione o ristrutturazione dell’unico alloggio di proprietà dell’iscritto, ovvero dell’iscritto e del coniuge non iscritto in comproprietà, avente le stesse caratteristiche e destinazioni di cui al punto precedente. 

Ancora l’importo massimo erogabile è pari a 75.000 euro per: acquisto di un box auto/posto auto di nuova costruzione da impresa costruttrice o da persona giuridica; acquisto di un box/posto auto da privato non esercente attività imprenditoriale, anche con estinzione del mutuo contratto da quest’ultimo con banche o istituti di credito; acquisto di un box/posto auto da Enti pubblici; acquisto di un box/posto auto tramite asta pubblica per immobili provenienti da enti pubblici; assegnazione da società cooperative in proprietà divisa, costruzione in proprio di un box auto/posto auto, da utilizzare come pertinenza dell’alloggio di proprietà dell’iscritto, ovvero dell’iscritto e del coniuge non iscritto in comproprietà, alloggio avente le stesse caratteristiche e destinazioni di cui al punto 1, distante non più di cinquecento metri dall’alloggio stesso.

Risulta, infine, pari a 100.000 euro per: iscrizione e frequenza in Italia o all’estero, dell’iscritto o di un componente del nucleo familiare, a corsi universitari, a corsi post laurea e Master, a Conservatori di musica e Accademie di belle arti, Istituti di formazione professionale, che rilascino titoli legalmente riconosciuti.

Durata del mutuo e tassi di interesse

La durata del piano di ammortamento può essere di 10, 15, 20, 25 o 30 anni, tranne che per gli iscritti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già compiuto 65 anni. In questi casi la durata massima richiedibile è di 15 anni.

Il rimborso avviene con metodo di calcolo alla francese in rate trimestrali costanti e posticipate in funzione dei tassi di interesse fissati con provvedimento dell’Istituto. Il tasso di interesse, su richiesta del mutuatario, può passare da fisso a variabile e viceversa, per una sola volta durante il piano di ammortamento e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo.

Per saperne di più sui mutui e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, ti consigliamo la lettura della guida Come scegliere il mutuo.

A cura di: Tiziana Casciaro

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