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Conguaglio IMU: ecco a chi tocca pagare

Lo Stato passa all'incasso. Le amministrazioni comunali che avevano ottenuto la proroga per comunicare le aliquote IMU (Imposta Municipale Unica) 2023, riscuoteranno la terza rata entro il 29 febbraio prossimo. Ecco a chi toccherà pagare, con quali importi e modalità.

22/01/2024
scritta imu propriettata su una casa
IMU: tutte le informazioni utili

Per i Comuni ritardatari arriva il momento dell’incasso. Le amministrazioni che avevano ottenuto la proroga per comunicare le aliquote IMU 2023, riscuoteranno la terza rata entro il 29 febbraio prossimo. Ecco a chi toccherà pagare e con qualità modalità.

Imposta sulla casa: arriva la scadenza terza rata

Lo scorso anno ben 213 alcune amministrazioni comunali (la stragrande maggioranza dei quali sotto i 20 mila abitanti) non hanno inviato per tempo al ministero dell'Economia e delle Finanze le delibere sulle aliquote IMU da applicare ai propri contribuenti. In passato, quando si sono verificate queste situazioni, si è deciso di applicare le aliquote dell'anno precedente. Tuttavia per il 2023 si è deciso di procedere in maniera differente, concedendo ai Comuni una deroga per evitare di far fronte a dei consistenti ammanchi nelle proprie casse.

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Come funziona l’imposta municipale

L’imposta municipale unica grava sui proprietari e i possessori di un immobile, con esclusione della prima casa, nonché sui proprietari di aree fabbricabili e terreni agricoli. Per alcuni cittadini questo potrebbe significare dover far fronte a un aumento retroattivo dell'imposta da versare.

Solitamente l’IMU si paga in due rate: l'acconto, con scadenza a giugno, viene addebitato al contribuente sulla base delle aliquote fissate per l'anno precedente dal Comune nel quale l'immobile, l'area fabbricabile o il terreno agricolo sono ubicati. Mentre il saldo in genere ha come termine il 16 dicembre. Questa rata viene calcolata applicando invece le nuove aliquote fissate dal Comune, che devono essere tassativamente inviate al Mef per la pubblicazione sul sito entro e non oltre il 14 ottobre.

Se le amministrazioni comunali decidono di modificare le aliquote, devono comunicare la delibera al Mef, che ha il compito di pubblicarla sul proprio portale entro il 28 ottobre. Qualora non venga comunicata alcuna delibera entro i termini stabiliti, si applica l'aliquota dell'anno precedente.

Tutela per i proprietari di immobili occupati

Restando nel campo dell’IMU, nelle scorse settimane il Mef ha chiarito che l’imposta non è dovuta per gli immobili occupati abusivamente, “per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dagli artt. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, secondo quanto riportato sul sito internet del ministro. L’esenzione spetta anche se non è stato ancora adottato il decreto di attuazione, che riguarda solo il modello dichiarativo.

I contribuenti che fruiscono dell’esenzione dovranno poi presentare la dichiarazione IMU, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2024.

Un altro chiarimento fornito dal legislatore riguarda gli immobili posseduti da enti non commerciali, in primo luogo quelli della Chiesa. Viene precisato in via normativa un chiarimento fornito dal Mef che esclude il prelievo se l’immobile viene concesso in comodato per attività di carattere non commerciale. È il caso delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Purché, ovviamente, non generino profitti economici.

La misura vale anche per le situazioni pregresse, per cui in caso di contestazioni o contenziosi pendenti in materia di sussistenza dei requisiti per l'esenzione IMU degli immobili posseduti da enti non commerciali, sarà opportuno riesaminare la situazione alla luce della disposizione e valutare se, caso per caso, la stessa risulti applicabile a favore del contribuente.

Intanto nei mesi scorsi la Corte Costituzionale ha spiegato che nel caso di coniugi con residenze in Comuni diversi (ad esempio per ragioni di lavoro), è possibile computare entrambe le abitazioni come prima casa e non pagare quindi l’IMU. Sempre che, in caso di controlli, venga verificato che ciascuno la utilizzi come casa di residenza e non si tratti semplicemente di una dichiarazione finalizzata a non pagare il dovuto.

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A cura di: Luigi Dell'Olio

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