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Bonus barriere architettoniche: confermato anche per singole unità immobiliari

La Direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate definisce il perimetro di applicazione del bonus barriere architettoniche e chiarisce che spetta non solo sugli interventi effettuati agli edifici esistenti, ma anche sui lavori agli appartamenti in condominio.

Paola Campanelli
A cura di Paola Campanelli

Esperta di prodotti finanziari, mercati energetici e telefonia

operaio demolisce un muro all’interno di un edificio
Bonus barriere architettoniche ai singoli appartamenti

L’agevolazione prevista sugli interventi per superare ed eliminare le barriere architettoniche all’interno degli edifici già esistenti è applicabile anche alle singole unità immobiliari. Lo specifica la Direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, che definisce il perimetro di applicazione del bonus barriere architettoniche, chiarendo che spetta a:

  • edifici esistenti in qualsiasi categoria catastale;
  • appartamenti in condominio e non solo per le parti comuni.

Inizialmente la norma citava le parti comuni degli edifici, non i singoli appartamenti di un condominio e le unità immobiliari come capannoni, negozi, o uffici.

In seguito la stessa Dre Lombardia spiega che “è possibile fare interventi sia sulle parti comuni condominiali che sulla singola unità immobiliare e avranno dei limiti di spesa diversi che si potranno cumulare”.

Il bonus barriere architettoniche

Prorogato con la legge di Bilancio 2023, il bonus barriere architettoniche è un’agevolazione prevista sotto forma di detrazione fiscale per gli interventi su edifici già esistenti finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 è prevista una detrazione Irpef da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30.000 a 50.000 euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.

Più specificamente:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Nel caso di delibere condominiali, per l’approvazione di questi lavori occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio.

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Cosa è compreso e cosa invece è escluso

Ma quali spese sono considerate detraibili con il bonus barriere architettoniche? Rientrano nell’agevolazione:

  • le spese sostenute per ascensori e montacarichi e per elevatori esterni all’abitazione;
  • le spese per la sostituzione di gradini con rampe;
  • le spese sostenute per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e include, in caso di sostituzione dell’impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

In quali casi la detrazione non spetta

La detrazione non si applica per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

Inoltre, non spetta se gli interventi sono effettuati durante la costruzione dell’immobile, ma devono riguardare immobili ed edifici già esistenti.

In sostituzione del bonus barriere architettoniche, si può usufruire del Superbonus, ma a condizione che i lavori siano stati eseguiti congiuntamente a interventi trainanti, come l’isolamento termico delle superfici opache dell’involucro degli edifici o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

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