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Affitti brevi: ecco cosa cambia per il CIN e come attrezzarsi
Prenderà il via il del 1° gennaio prossimo l'obbligo del CIN per gli affitti turistici. Chi non si adeguerà, sarà passibile di sanzioni. È quanto emerge una circolare del ministero del Turismo, che evidentemente prende atto delle difficoltà emerse nelle ultime settimane per l’ottenimento dei codici.

Più tempo a disposizione per dotarsi del Codice identificativo nazionale (CIN). Preso atto delle difficoltà burocratiche, il Governo ha concesso più tempo ai proprietari di casa che scelgono la via dell’affitto breve per generare nuove entrate. Un segmento di mercato che ha registrato una forte espansione nel corso degli ultimi anni, spingendo tanti italiani a contrarre un mutuo per acquistare immobili da mettere a reddito, confidando sulla possibilità di ottenere incassi tutt’altro che trascurabili. Un trend destinato a rafforzarsi con il calo dei tassi sui mutui.
La nuova scadenza per il CIN
“È emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma”. Così una circolare del ministero del Turismo, che evidentemente prende atto delle difficoltà emerse nelle ultime settimane per l’ottenimento dei codici, oltre che della necessità di fissare regole uniformi a livello nazionale, superando la frammentazione regionale fin qui esistente.
L’obiettivo è anche consentire il definitivo decollo per la banca dati nazionale delle strutture ricettive (Bdsr) e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche. Sul portale al quale si accede tramite il sito del ministero del Turismo, identificandosi attraverso il sistema di identità digitale, è possibile richiedere il codice legato alla struttura e necessario per lo svolgimento dell’attività. Una volta completato il riconoscimento, occorre presentare – sempre via internet – la richiesta del CIN, accompagnata dai dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura. Nelle Regioni dove era già attivo un codice, andrà indicato il codice precedente per il rilascio del nuovo. Una volta completata la procedura, l’utente ottiene la certificazione telematica comprovante il regolare rilascio del CIN.
L’obbligo di possedere ed esporre il codice non prevede eccezioni. Quindi, chi possiede già un codice regionale/provinciale, deve richiedere anche il CIN.
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I dispositivi di sicurezza da adottare
L’obbligo del CIN è stato introdotto con l’obiettivo di censire le strutture date in locazioni, anche con finalità di contrasto all’evasione. Insieme con questo vincolo è stato disposto quello di munire tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Occorre installare un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno uno per piano.
Le sanzioni previste per chi non esibirà il CIN
Dall’inizio del nuovo anno, chi pubblicizzerà la propria struttura senza CIN sarà punibile con una sanzione fino a 5 mila euro. Mentre chi affitterà senza il codice rischia una fino a 8 mila euro. Inoltre, le piattaforme di intermediazione, all’esito di una serie di incontri al ministero del Turismo, hanno fatto sapere che, una volta entrato in vigore l’obbligo, non pubblicizzeranno più strutture sprovviste di codice.
Quanto ai controlli, si darà vita a un database nazionale attraverso il quale sarà possibile incrociare i rilievi provenienti da diversi archivi per far rispettare le norme.
Venezia, il regolamento destinato a fare scuola
Le pressioni per introdurre vincoli al settore degli affitti brevi arrivano soprattutto dai comuni alle prese con il fenomeno dell’overturism, che crea difficoltà di gestione e spinge verso l’altro i costi degli affitti, anche quelli tradizionali. A questo proposito va segnalato il regolamento appena adottato da Venezia e destinato a fare scuola. Il meccanismo prescelto è quello dell’adesione volontaria.
Chi vi aderisce, si impegna a garantire una serie di servizi verso il turista, come la comunicazione di un numero di telefono attivo 24 ore al giorno per le emergenze, l'accoglienza in presenza, la condivisione di informazioni riguardanti il comportamento da tenere in città, la fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata e l'affissione, all'interno della locazione, del vademecum di “EnjoyRespectVenice”. In cambio dell’adesione, si ottiene il diritto ad affittare con finalità turistiche 365 giorni l'anno, senza limiti. Mentre gli altri devono limitarsi a locare l’immobile per un massimo di 120 giorni l'anno, che dovranno essere comunicati preventivamente agli uffici preposti.
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