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Mutuo di scopo
Nel mutuo di scopo il mutuatario si impegna nel destinare il ricavo mutuo ad una finalità specifica, ulteriore e funzionale rispetto alla obbligazione principale, che resta sempre il pagamento delle rate.

La funzione del mutuo di scopo è quella di procurare al soggetto finanziato le somme necessarie al conseguimento di una specifica finalità. L’impegno che il debitore assume nei confronti della banca prevede infatti l’ulteriore obbligazione di destinare quanto ricevuto al raggiungimento del fine indicato nel contratto, tanto da concretizzare l’ipotesi di nullità laddove vi sia l’evidente assenza di volontà di perseguire l’obiettivo previsto. Quindi, rispetto a un mutuo fondiario dove lo scopo è quello di acquistare un immobile sulla quale si iscriverà la garanzia ipotecaria, come nel caso del mutuo prima casa, nel mutuo di scopo si perseguono altre finalità, come ad esempio il finanziamento di una specifica attività imprenditoriale che è stato oggetto di valutazione e approvazione da parte della banca finanziatrice.
È possibile distinguere tra:
- mutuo di scopo legale: lo scopo è previsto da norme di legge volte in generale a vincolare l’erogazione di somme pubbliche al conseguimento di fini socialmente rilevanti; è il caso della concessione di incentivi alle imprese. Il conseguimento delle attività programmate è pertanto elemento costitutivo del contratto;
- mutuo di scopo volontario: il mutuo di scopo è detto volontario quando le parti decidono, senza l’intervento di obblighi normativi, di vincolare l’erogazione delle somme al conseguimento di un preciso programma. Anche in questo caso, oltre al pagamento delle rate, il conseguimento delle attività programmate diventa elemento costitutivo dell’obbligazione.
Non si può parlare di mutuo di scopo nel caso in cui la destinazione delle somme, pur essendo contrattualmente prevista, non costituisce una reale obbligazione cui il debitore è chiamato a adempiere. La semplice indicazione contrattuale della destinazione delle somme, senza che entrambe le parti siano interessate a raggiungere lo scopo o si impegnino a pretendere che ciò avvenga, è vista come una mera indicazione formale dell’utilizzo previsto; il mancato conseguimento dell’obiettivo non porta a effetti significativi.
Ultimo aggiornamento settembre 2023
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