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Bonus casa 2022: come orientarsi tra i visti previsti per legge

Da una parte la legittima volontà di contrastare le frodi, dall'altra procedure burocratiche che diventano ancora più complesse. Lo si è visto su tanti fronti in passato e lo stesso vale oggi a proposito dei bonus casa. Proviamo a fare il punto dei passaggi richiesti.

21/03/2022
operaio utilizza trapano

L’altra faccia del legittimo contrasto alle frodi è costituita da norme sempre più complicate, che rischiano di frenare i cittadini onesti. Lo si è visto su tanti fronti in passato e lo stesso vale oggi a proposito dei bonus casa. Proviamo a fare il punto dei passaggi richiesti per non restare intrappolati nella burocrazia.

Nuova disciplina sulla cessione dei crediti

Dopo aver fatto marcia indietro sul divieto di cessioni multiple dei bonus edilizi, con il decreto Antifrodi il legislatore ha aumentato adempimenti e obblighi richiesti a chi effettua lavori in campo edilizio e vuole accedere a uno dei bonus casa. Una decisione affiancata dall’inasprimento delle sanzioni pecuniarie e penali a carico dei professionisti tecnici che rilasciano dichiarazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese: viene infatti prevista la reclusione da due a cinque anni e una multa da 50mila a 100mila euro. Inoltre, viene imposto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per ogni intervento comportante attestazione o asseverazione a cura dei tecnici.

Lavori di ristrutturazione

Vediamo dunque le attestazioni necessarie. Nel caso di lavori finalizzati al recupero edilizio, non è richiesta l’attestazione del possesso dei requisiti di legge, mentre per quella di congruità delle spese e per il visto di conformità occorre distinguere: non è necessaria se si porta la spesa in dichiarazione dei redditi, mentre lo è in caso di cessione del credito o sconto in fattura, tranne in caso di lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10mila euro.

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Ecobonus

In caso di Ecobonus, l’attestazione dei requisiti è obbligatoria ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo. Lo scenario è più articolato in merito all’attestazione di congruità delle spese: nel caso di Ecobonus ordinario è obbligatoria per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020 se i lavori si portano in dichiarazione dei redditi, mentre in caso di cessione o sconto è obbligatoria dal 12 novembre 2021, ma esclusa in caso di lavori in edilizia libera o con il tetto dei 10mila euro. Mentre nell’Ecobonus 110% è sempre obbligatoria nell’asseverazione requisiti tecnici. Infine, il visto di conformità per l’Ecobonus ordinario non è previsto in dichiarazione dei redditi e obbligatorio dal 12 novembre scorso (con le medesime eccezioni già viste) negli altri casi. Nell’Ecobonus maggiorato è invece obbligatorio.

Impianti per energia rinnovabile

Nel caso di lavori per realizzare impianti finalizzati a produrre energia da fonti rinnovabili ci sono solo due obblighi ed entrambi ricadono in caso di cessione del credito o ricorso allo sconto in fattura. Si tratta dell’attestazione di congruità delle spese e del visto di conformità relativi ai costi sopportati a partire dal 12 novembre 2021, con l’esclusione dei lavori eseguiti in edilizia libera o per un ammontare inferiore a 10mila euro.

Bonus facciate

A completare il quadro è lo scenario previsto per il bonus facciate. Nella versione non eco valgono le regole viste per le rinnovabili, con la particolarità che non vi è un’esclusione per importo dei lavori.

Nel caso del bonus facciate eco, invece, è obbligatoria – senza distinzione in merito alla formula adottata - l’asseverazione per il rispetto dei requisiti tecnici alla chiusura dei lavori. L’obbligo è previsto anche per l’attestazione di congruità delle spese, con un distinguo: nel caso si portino le spese in dichiarazione dei redditi, l’obbligatorietà scatta per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 in avanti, mentre nell’eventualità di cessione del credito o sconto in fattura dal 12 novembre 2021. L’ultimo vincolo temporale fa scattare l’obbligo anche del visto di conformità in caso di cessione o sconto, mentre non ci sono incombenze se si sceglie la strada della dichiarazione dei redditi.

A cura di: Luigi dell'Olio

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