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Benefici prima casa: ancora sospesi i termini delle scadenze

Chi in questi mesi avesse dovuto adempiere a qualunque obbligo necessario per non perdere le agevolazioni legate all’acquisto di una prima casa, potrà rimandarlo a dopo il 31 dicembre del 2021. Sospesi ancora i termini di decadenza previsti per non perdere le agevolazioni sulla prima casa.

Pubblicato il 01/03/2021

Aggiornato il 06/04/2021

Miniatura di casa con finestre e comignoli sui tasti di una calcolatrice
Prorogata al 31 dicembre prossimo la sospensione dei termini per adempiere agli obblighi necessari per non perdere le agevolazioni prima casa

Prolungata la sospensione dei termini di decadenza previsti per non perdere le agevolazioni sulla prima casa. Dopo il primo stop fino al 31 dicembre 2020 deciso con il decreto legge n 23 dell’8 aprile scorso, il decreto Milleproroghe include un emendamento che proroga la pausa al 31 dicembre 2021.

Chi dunque in questi mesi avesse dovuto adempiere a qualunque obbligo necessario per non perdere le agevolazioni legate all’acquisto di una prima casa, potrà rimandarlo a dopo il 31 dicembre del 2021.

Quali sono le agevolazioni prima casa

Con il termine prima casa si intende l’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale, che gode per questo motivo di una serie di benefici fiscali di cui usufruire quando la si acquista.

Questi sono:

se si acquista da privato o da un’impresa che vende in esenzione Iva

  • imposta di registro del 2% (invece del 9%);
  • imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
  • imposta catastale fissa di 50 euro.

Se si acquista da impresa con vendita soggetta a Iva:

  • Iva al 4% (invece che al 10%);
  • imposta di registro fissa di 200 euro;
  • imposta ipotecaria fissa di 200 euro;
  • imposta catastale fissa di 200 euro.

Quali termini sono sospesi

Per usufruire delle agevolazioni prima casa occorre rispettare una serie di obblighi secondo termini prestabiliti. Proprio questi termini sono sospesi con il nuovo emendamento.

Il contribuente che acquista la prima casa deve infatti risiedere o lavorare nel Comune dove è ubicata l’abitazione: se così non fosse, ha 18 mesi di tempo per trasferire la sua residenza, a partire dalla data del rogito. Chi ha dunque acquistato casa e si fosse trovato nella condizione di richiedere la nuova residenza per usufruire dell’agevolazione, potrà rimandare il trasferimento al prossimo anno, visto che il decorso dei 18 mesi partirà il 1 gennaio 2022.

Il secondo termine sospeso riguarda l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale se si è già proprietari di una prima casa. Per non perdere il beneficio sulla nuova casa acquistata, basta vendere l’abitazione già in possesso entro un anno dal rogito. Anche in questo caso il termine per procedere alla vendita della “prima casa” sarà di un anno, ma partirà dal 1 gennaio 2022.

Il terzo tipo di agevolazione riguarda il divieto di vendere o donare l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” nei 5 anni successivi all’acquisto, salvo entro un anno dalla cessione procedere all’acquisto di una nuova casa da destinare ad abitazione principale. Se dunque si vendesse la casa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre, ci sarà tempo fino al 31 dicembre 2022 per riacquistarne un’altra da adibire ad abitazione principale, senza perdere le agevolazioni prima casa.

L’ultimo termine rimandato riguarda la sospensione del termine per usufruire del credito d’imposta previsto per chi vende la sua prima casa e ne compra un’altra entro un anno dal rogito: l’anno utile per procedere al nuovo acquisto decorrerà sempre dal 1 gennaio 2022.

I benefici di un mutuo prima casa

Quelli visti sopra sono benefici fiscali a cui la legge consente di accedere quando si acquista un immobile come prima casa, ma ulteriori agevolazioni sono riservate a chi fa fronte alla spesa ricorrendo a un mutuo.

La legge prevede che si possano detrarre gli interessi passivi e gli oneri accessori del mutuo, purché l'immobile sia adibito ad abitazione principale. L'ammontare massimo è pari al 19% del costo sostenuto a titolo di interessi passivi e oneri accessori, su una base imponibile di 4.000 euro e per un totale massimo di 760 euro annui.

È possibile includere nell'agevolazione anche i costi dell'istruttoria e della perizia bancaria, le imposte pagate sul mutuo e il costo dell'atto notarile stipulato, escluso il costo dell'atto di compravendita e fino a un massimo sempre di 4.000 euro.

A cura di: Paola Campanelli

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