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Accollo

L’accollo è un accordo tra due persone in base al quale il debitore originario, che ha sottoscritto il contratto iniziale, viene sostituito da una terza persona estranea che si impegna nell’adempierlo.

coppia felice che riceve le chiavi di casa
L'accollo

L’accollo è un contratto per il quale una persona si prende l’obbligo di pagare il creditore originario, sostituendosi e sollevando nell’onere la persona che ha firmato il contratto iniziale. È regolato dall’art. 1273 del Codice Civile che prevede una convenzione tra il debitore e una terza persona per l’assunzione del debito dell’altro; il creditore può aderire alla convenzione, cosa che determina l’irrevocabilità dell’accordo in suo favore.

È una forma di trasferimento del debito, applicabile anche al mutuo prima casa, per la quale il debitore – l’accollato - e il terzo assuntore del debito – l’accollante - si accordano tra di loro per assumersi e cedere l’obbligazione, senza che il creditore originario possa intervenire nell’accordo, salvo che:

  • comunichi di aderirvi, momento che segna la liberazione del debitore originario, se prevista nella convenzione a cui il creditore acconsente;
  • dichiari espressamente di liberare il debitore accollato, nel caso in cui l’ipotesi non sia riportata nell’accordo.

Questo aspetto determina due tipologie di accollo:

  • cumulativo, nel caso in cui il creditore non dichiari di liberare il debitore principale e questo resti obbligato in solido con il debitore accollante;
  • liberatorio, quando il creditore libera il debitore originario, accettando l’accordo che trasferisce l’onere sul nuovo accollante.

Una delle casistiche più frequenti avviene nel caso di acquisto di una casa dal costruttore, nel caso che abbia acceso un mutuo per la costruzione. Se il compratore, valutando il piano di ammortamento con le condizioni economiche del mutuo in essere, ritiene di accollarsi il mutuo in sede di compravendita il notaio provvederà alla voltura ipotecaria del bene, senza che si debba procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di mutuo. La banca erogante si riserverà, dopo adeguata istruttoria, se liberare il costruttore o meno, nel caso in cui l’acquirente non rientri nei suoi criteri di merito credito.

Ultimo aggiornamento ottobre 2023

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