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Quali assicurazioni sul mutuo sono obbligatorie?

Quali assicurazioni sono obbligatorie quando si stipula un mutuo? L'unica è la polizza a copertura del rischio incendio e scoppio. Le altre, come le cosiddette CPI, che coprono particolari imprevisti, rientrano tra quelle facoltative. Scopriamo di più.

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Per la stipula di un contratto di finanziamento è necessario che il richiedente fornisca alla banca determinate garanzie che possano proteggere la banca dall’eventuale rischio di inadempienza da parte del cliente: si tratta principalmente di garanzie che riguardano la situazione patrimoniale e reddituale del richiedente e degli eventuali terzi garanti presentati.

Le polizze assicurative come garanzia

Tra queste garanzie possono essere previste delle assicurazioni sul mutuo, le cui caratteristiche possono variare: il loro peso dipenderà dall’importo che la banca dovrebbe finanziarie, e il costo totale finale del prestito sarà inoltre influenzato da eventuali clausole previste in tali assicurazioni o di cui bisogna tener conto se si verificano determinate condizioni.

Le assicurazioni sui mutui possono essere sottoscritte da quei soggetti che devono stipulare un contratto di mutuo, anche nel caso in cui si ricopra il ruolo di garante di un debito di un terzo, e da chi ha già sottoscritto un mutuo e vuole però garantirsi una forma di protezione. È inoltre necessario che chi stipula tali polizze sia residente in Italia e abbia un’età compresa in genere tra i 18 e i 70 anni, che l’importo del mutuo sia espresso in euro e che il contratto di assicurazione venga stipulato con una banca o un intermediario finanziario con sede in Italia.

Queste polizze a protezione del mutuo, definite generalmente CPI, abbreviazione di Credit Protection Insurance (assicurazione a protezione del credito), consistono principalmente in contratti vita, danno o multirischi, opzione molto frequente. Sono quindi finalizzati a coprire la restituzione del prestito in caso di morte del titolare del finanziamento, invalidità, perdita dell’impiego per i lavoratori dipendenti o infortuni che mettano a repentaglio il reddito degli autonomi. Queste assicurazioni però non sono sempre obbligatorie per la stipula del contratto di finanziamento: la norma ha voluto chiarire infatti che nessuna banca può vincolare l'erogazione del mutuo alla sottoscrizione di una polizza. Di conseguenza, nel caso in cui l’istituto bancario, come spesso avviene, volesse proporre la propria copertura assicurativa, deve obbligatoriamente fornire al richiedente determinate informazioni tra cui le eventuali provvigioni percepite, indicate dall'assicurazione che fornisce la polizza, oltre a due preventivi alternativi, per permettere al cliente di poter comparare le diverse offerte.

La polizza obbligatoria incendio e scoppio

Spesso però, all’atto della stipula del contratto di mutuo, i consumatori non sanno quali coperture assicurative sono disponibili. Inoltre, una questione fondamentale, ma riguardo alla quale molte volte i clienti non hanno le idee chiare, è quella relativa a quali assicurazioni sono effettivamente obbligatorie. Infatti, l’unica assicurazione sul mutuo effettivamente obbligatoria è la polizza incendio e scoppio, che ha lo scopo di proteggere l'immobile posto a garanzia del mutuo contro numerosi eventi quali, appunto, incendio, scoppio, fulmini ed esplosioni (come, per esempio, quelle provocate dalla fuoriuscita di gas). La durata di questa polizza coincide con quella del finanziamento, anche se solitamente è prevista la proroga in caso di allungamento della durata di quest’ultimo, ossia nel caso del cosiddetto “salto della rata”, o di altre forme di flessibilità consentite dal mutuo stesso. In genere, inoltre, l’assicurazione incendio e scoppio viene emessa dall'istituto bancario stesso che concede il finanziamento, tramite una compagnia assicurativa convenzionata, ma è sempre possibile rivolgersi ad un’altra compagnia in presenza di condizioni migliori.

In caso di sinistro, la polizza prevede quindi, a tutela della banca, un rimborso del valore pari al costo di ricostruzione dell’immobile su cui si paga il mutuo, determinando così l’estinzione del debito che grava sul mutuatario. Quest’ultimo deve però verificare quanto appen detto, in quanto alcune banche, per determinare l’importo del rimborso, non considerano il valore di costruzione dell’immobile ma il suo valore commerciale, che di solito è più elevato, per ottenere premi maggiori. Per quanto riguarda le modalità di versamento della polizza incendio e scoppio, questo può avvenire in un’unica soluzione, prima di avviare il piano di ammortamento, oppure può essere frazionato all’interno di ciascuna delle rate mensili. Il costo che deriva da tale polizza rientra nell’ISC (Indice Sintetico di Costo), in modo tale che sia chiaro e facilmente comparabile.

Le polizze facoltative

Per quanto riguarda invece la polizza sulla vita o le più articolate CPI, volte a tutelare la banca in caso di decesso del mutuatario o altri eventi gravi e che ne possano pregiudicare la capacità di reddito e/o di rimborso, la normativa italiana non prevede alcun suo obbligo esplicito, ma stabilisce che una qualsiasi banca sia libera di assoggettare l’erogazione del mutuo alla stipula di tali polizze. In questa ipotesi però, la banca sarà obbligata ad accettare incondizionatamente una analoga copertura da parte del cliente nel caso in cui ne fosse già in possesso.

Oltre a quest’ultima polizza, le banche possono richiedere anche la polizza Invalidità Totale Permanente (ITP), volta invece a garantire il rimborso dell’importo dell’eventuale debito residuo vantato dalla banca nel caso in cui sia accertata l’invalidità totale e permanente del mutuatario, che gli impedisca di provvedervi in prima persona. Molto simili a questa sono le assicurazioni sul mutuo che coprano l’eventualità di malattie e/o invalidità temporanee del mutuatario che possano potenzialmente inficiare la sua capacità di versamento delle rate di rimborso del finanziamento.

Un altro tipo di polizza assicurativa sul mutuo può essere rappresentata da quella prevista per la perdita di lavoro del mutuatario, così da garantire che egli sia comunque in grado di restituire la somma che gli è stata concessa dall’istituto di credito.

Il costo delle polizze facoltative non rientra nel calcolo dell'ISC, quindi occorre valutare attentamente la loro incidenza sul costo complessivo del mutuo.

Ultimo aggiornamento marzo 2020

A cura di: Beatrice Anedda

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