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Telecamere abusive e conseguente richiesta di risarcimento danni

L’istallazione delle telecamere deve avvenire in modo tale che queste riprendano unicamente la proprietà del titolare dell’impianto di videosorveglianza e non le proprietà dei vicini. In caso di telecamere abusive si può agire per chiedere il risarcimento del danno.

18/08/2021
diverse telecamere che sorvegliano area
Risarcimento danni in caso di telecamere abusive

Secondo quanto stabilito dall’art. 1122-ter del Codice Civile, per tutelarsi da furti o altre possibili aggressioni o intromissioni, è possibile installare impianti di videosorveglianza tanto sulla proprietà privata quanto in edificio condominiale per il controllo delle parti comuni.

A consentirlo infatti, nel pieno rispetto della legge, è stata la riforma del condominio che, grazie all’ Autorità Garante della privacy, tra tante novità introduce la disciplina della videosorveglianza.

Tutela della privacy

L’installazione delle videocamere di sorveglianza deve avvenire nel pieno rispetto del Codice della Privacy che garantisce l’osservazione di alcune norme, tra cui:

  • segnalare con appositi cartelli la presenza di telecamere collegate alle sale operative delle Forze di polizia;
  • limitare la conservazione delle immagini registrate (ad esempio banche) a 24 ore con esclusione delle attività “rischiose” per le quali è consentita la conservazione sino a sette giorni;
  • riprendere con le telecamere le sole aree comuni.

Telecamere abusive

Per il pieno rispetto della privacy, inoltre, il sistema di videosorveglianza deve essere installato in modo tale che la telecamera riprenda unicamente la proprietà del titolare dell’impianto di videosorveglianza senza che questa riprenda anche le proprietà dei vicini controllando la vita altrui.

Infatti, la collocazione di una telecamera che riprende anche un’aria di proprietà di terzi può essere abusiva ed integrare il reato ex art. 660 del Codice Penale il quale stabilisce che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”.

Cosa succede se la telecamera del vicino riprende anche la mia proprietà?

La recente sentenza del Tribunale di Palermo n. 912/2021 afferma che l’angolo di visuale delle telecamere installate per riprendere luoghi circostanti non può riprendere anche gli spazi dell’immobile altrui, anche se questo sia utile ad allontanare l’eventuale arrivo dei ladri.

In tal caso verrebbe violato il diritto alla privacy e, pertanto, verrebbe lesa la riservatezza della vita privata di chi non vuole essere ripreso. Per tali ragioni il Giudice ordina la rimozione dell’installazione abusiva della telecamera oppure la modifica del suo posizionamento.

Si può chiedere il risarcimento dei danni in caso di telecamera abusiva?

Come sappiamo il risarcimento del danno per fatto illecito è previsto nell'ordinamento giuridico italiano dall'articolo 2043 del Codice Civile, che così recita: "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Nel caso in esame, ovvero di telecamere che riprendono l’altrui proprietà, si tratterebbe di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione del diritto alla riservatezza. In tal caso tale richiesta può essere ammessa solo se l’offesa sia grave ovvero vi sia la prova di un effettivo e concreto danno fino a compromettere la qualità della vita quotidiana delle persone e a generare una vera e propria lesione di un diritto costituzionale.

Pertanto, ai fini della richiesta di risarcimento, è necessario che si raggiunga una certa soglia di offensività tale da cagionare un pregiudizio effettivo e reale che debba essere necessariamente tutelato dalla legge.

Qual è la soglia di gravità oltre la quale si può chiedere il risarcimento dei danni?

Per valutare il livello della gravità della lesione e della serietà del danno bisogna saper valutare bilanciandosi tra il principio di solidarietà verso la vittima e quello della tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo laddove sia superato il pregiudizio di tollerabilità.

Nel caso della sopracitata sentenza del Tribunale di Palermo “non vi era alcuna prova che le videoriprese avessero provocato quel lamentato continuo stato di ansia e stress, essendo il raggio di ripresa delle videocamere piuttosto limitato, non intercettando alcun punto di ingresso di private abitazioni”. Pertanto il Tribunale di Palermo ha sentenziato che, non essendo il danno abbastanza serio ed effettivo, non risulta essere neanche meritevole di tutela risarcitoria, non essendo nel caso in esame “superato quel livello di tollerabilità che è imposto dal vivere sociale”.

A cura di: Federica Izzo

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