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Quali obblighi per l'inquilino che lascia un appartamento
La legge prevede che il conduttore debba restituire al proprietario la casa nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo alcuni casi specifici (cambiare il colore delle pareti) in cui è obbligato a provvedere alle spese di manutenzione per riportare l’appartamento a come era prima che lui ci entrasse.
Quando il contratto di locazione volge al termine, l’inquilino che si appresta a lasciare l’appartamento ha alcune incombenze da affrontare nei confronti del proprietario di casa. Questo dovere esiste anche se nei fatti ha già fatto le valigie e lasciato le chiavi al padrone di casa.
Doveri rispetto alla necessità di riportare la casa alle condizioni originarie
In base all’articolo 1590 del codice civile il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione, pertanto egli non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. La legge inoltre afferma che le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.
Interventi di tinteggiatura
Il codice civile dice che gli effetti usuranti dovuti all’uso abitativo di una casa, qualora entro limiti normali, non rendono obbligatori gli interventi di tinteggiatura, perché né il consumo né il deterioramento dovuti all’uso sono considerati oggetto di prescrizione, fermo restando che l’appartamento debba essere restituito nelle condizioni in cui è stato consegnato al locatario.
Quindi, non spetta all’affittuario provvedere alle spese per la tinteggiatura delle pareti, se il deterioramento è una normale conseguenza dovuta all’uso. In alcuni casi specifici però l’affittuario è obbligato a provvedere alle spese di manutenzione necessarie per riportare l’appartamento a come era prima che lui ci entrasse. Questo accade, ad esempio, quando l’inquilino prende l’iniziativa di scegliere di cambiare il colore delle pareti. Si tratta di veri e propri cambiamenti dell’appartamento e non si rientra nel “normale degrado d’uso”. In tal caso l’inquilino ha, quindi, l’obbligo di riportare le pareti di casa al loro stato originario.
La restituzione dell’appartamento: oneri in capo all’inquilino
Come già sopra detto, alla scadenza del contratto di locazione, l’inquilino deve restituire l’immobile nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato all’inizio del rapporto, salvo il deterioramento o il consumo legati all’utilizzo pattuito. In caso contrario, egli deve risarcire il proprietario dei danni arrecati al bene, la cui prova, però, potrà essere fornita anche con indizi.
L’inquilino ha inoltre l’onere di riconsegnare le chiavi al padrone di casa; di conseguenza il vincolo contrattuale si scioglierà e l’inquilino non avrà più l’obbligo di corrispondere i canoni al proprietario. Se nell’immobile sono presenti arredo o elettrodomestici di proprietà del locatore (come spesso succede nel caso di affitto di appartamento già ammobiliato) sarebbe meglio redigere un inventario sia all’inizio che alla fine del rapporto, in modo da descrivere dettagliatamente lo stato in cui sono conservati detti beni.
Invece per tutti gli interventi necessari a ripristinare le condizioni dell’immobile due sono le soluzioni: o le parti si mettono d’accordo sull’ammontare delle spese da addossare sull’inquilino, oppure il padrone di casa dovrà avviare un giudizio affinché sia il giudice a quantificare tali importi; se non lo fa, deve immediatamente restituire la cauzione al conduttore.
Cosa succede se il conduttore danneggia l’appartamento?
Se nell’appartamento risultano danni, il padrone di casa può addebitare all’inquilino il costo dei danni arrecati, la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all’inizio della locazione.
Se l’immobile è restituito in condizioni tali da non permettere al locatore di goderne direttamente o di concederlo nuovamente in locazione, egli ha diritto al risarcimento del danno pari al canone che non ha riscosso nel periodo in cui ha dovuto far eseguire i lavori. Il locatore che agisce per il risarcimento del danno deve dimostrare l’esistenza del contratto e l’altrui inadempimento; spetta, invece, al conduttore, la prova che i danni siano dovuti a causa a lui non imputabile.