Fondo Gasparrini: origini e nuova mission
Nato nel 2007 per offrire aiuto a tutte le famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà, a causa della perdita del lavoro, dell’insorgenza di condizioni di non autosufficienza o della morte di un componente del nucleo familiare, il fondo Gasparrini è tornato d’attualità con l’emergenza Covid-19. La sua operatività è stata, infatti, estesa con un rifinanziamento di 400 milioni di euro e una platea di beneficiari più ampia. Una mossa combinata, attuata con due decreti legge (“Il Cura Italia” e il “Dl Liquidità”), che dà la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
La nuova platea di interessati
Con il decreto “Cura Italia”, la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata a due categorie: i lavoratori che hanno subìto una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (cassa integrazione o altri ammortizzatori sociali); i lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che hanno registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus. Non solo lavoratori. L'accesso al Fondo Gasparrini per i mutui prima casa è stato concesso anche a ditte individuali e artigiani.
I casi classici
Restano poi le tre casistiche classiche del fondo, per cui vi può accedere chi ha subìto la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; chi ha subìto la cessazione di rapporti di lavoro “atipici” di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; infine l’ultimo caso: la morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, si parla di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
Il suo funzionamento
Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo. Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato da Consap Spa (società in house del ministero dell’Economia). Fino al termine dell’emergenza Covid-19, per l’accesso al Fondo non sarà richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo, purché abbiano regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi.
Aspetti chiave ed eccezioni
Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Per cui il resto degli interessi resta a carico dell’intestatario del mutuo. In base al decreto legge 23/2020, e fino a 9 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, l’accesso al Fondo è possibile anche per mutui contratti da meno di 12 mesi. Ma non possono fare richiesta di sospensione coloro che sono in ritardo nel pagamento delle relative rate di oltre novanta giorni consecutivi.
Per tutte le altre informazioni, MutuiOnline.it mette a disposizione una guida dettagliata sulla sospensione delle rate del mutuo.
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