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Decreto Sostegni: torna la sospensione del mutuo ad autonomi, artigiani e commercianti

Con il Decreto Sostegni bis, lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali che hanno registrato un calo del fatturato superiore al 33% potranno richiedere la sospensione delle rate del mutuo. Il Decreto Ristori aveva tagliato fuori queste categorie.

Pubblicato il 11/05/2021

Aggiornato il 22/03/2022

Mani di business man reggono una casetta marrone
Il Decreto Sostegni bis include nella moratoria anche autonomi e liberi professionisti

La bozza del testo che contiene tutte le misure introdotte dal Decreto Sostegni bis non è ancora definitiva, ma su alcuni punti sembra di poter dire con ragionevole certezza che ci saranno novità interessanti per le categorie dei lavoratori autonomi e piccoli imprenditori in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo.

Lo scorso Decreto Ristori aveva infatti tolto l’estensione della moratoria sui mutui a quelle categorie, penalizzandole rispetto alle restanti previste nell’articolo 54 dal precedente Decreto Cura Italia (lavoratori dipendenti e atipici), che invece hanno potuto usufruire del prolungamento della sospensione fino al 31 dicembre 2021.

Il Decreto Sostegni bis ne riaccende l’opportunità e include tra i beneficiari ulteriori soggetti.

Nello specifico, potranno a breve avere accesso al Fondo per la sospensione dei mutui:

  • lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali inclusi artigiani e commercianti che in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 abbiano registrato un calo del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019;
  • titolari di mutui di importo massimo di 400.000 euro;
  • titolari di mutui ottenuti con la garanzia del Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa.

Queste categorie potranno inoltrare domanda di moratoria entro il 31 dicembre prossimo, e come per le categorie già ammesse, non sarà necessaria la presentazione dell’Isee che attesti alcun limite minimo di reddito.

Cosa prevede la moratoria

Istituito dal Ministero dell’Economia con la legge 244 del 2007, il Fondo di solidarietà mutui per l'acquisto della prima casa, anche Fondo Gasparrini, finanzia la moratoria e consente in caso di temporanea difficoltà economica di presentare domanda di sospensione delle le rate di un mutuo prima casa per un periodo massimo di 18 mesi.

La moratoria sostiene non solo le rate, ma il 50% degli interessi e consente l’accesso anche a coloro che al momento della presentazione della domanda sono in ritardo con il pagamento delle rate, seppure per non più di 90 giorni consecutivi.

Come richiedere la sospensione del mutuo

La domanda va fatta alla stessa banca che ha erogato, che trascorsi massimo 10 giorni invierà la richiesta alla Consap, società del Ministero dell’Economia incaricata di effettuare tutte le verifiche.

Se sussistono le condizioni per ottenerla, Consap darà la sua autorizzazione in un tempo massimo di 20 giorni dal ricevimento dei documenti.

Sospensione o surroga?

Si ricorre alla moratoria del mutuo solo in casi di reale necessità, perché si tratta di un’operazione costosa, che a fine periodo presenta il suo conto visto che, insieme alle rate arretrate, si dovrà sostenere la quota di interessi sospesi. Ecco che se il problema è solo una rata troppo alta, l’alternativa a costo zero può essere richiedere una surroga.

La surroga è il trasferimento del vecchio mutuo a una nuova banca, a condizioni migliorative come un tasso più basso o una durata maggiore. Servirà a questo punto fare un calcolo del risparmio con un’operazione di surroga, in alcuni casi di migliaia di euro, con un consistente alleggerimento della rata.

Per verificare i tassi vantaggiosi e le offerte migliori sul mercato basta consultare la sezione dei migliori mutui surroga del comparatore esperto MutuiOnline.it, che ogni giorno propone le occasioni più interessanti del mercato.

A cura di: Paola Campanelli

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