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Installazione di videocamera su suolo privato
L’art. 1122 c.c. legittima l'installazione degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni; a deliberare è l’assemblea condominiale con numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. È obbligatorio rispettare il Codice della Privacy.

È possibile installare videocamere di sorveglianza tanto sulla proprietà privata quanto in edificio condominiale per il controllo delle parti comuni. A consentirlo infatti, nel pieno rispetto della legge, è stata la riforma del condominio che, grazie all’Autorità Garante della Privacy, tra tante novità introduce la disciplina della videosorveglianza. Ad oggi si può dire che tale intervento metta fine a questioni interpretative che in passato hanno portato diversi Giudici a negare la legittimità delle videoriprese.
Cosa dice la riforma del condominio?
L’art. 1122-ter c.c. ha legittimato l'installazione degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni e ha anche dettagliato il procedimento necessario per decidere sul punto. La norma stabilisce che "le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea" con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (art. 1136, comma 2, c.c.).
L'assemblea condominiale ha dunque il potere di deliberare sull'introduzione di impianti di videosorveglianza che dovranno avere come obiettivo quello di tutelare la sicurezza di cose e persone, ovvero beni comuni e i condomini o i loro familiari, e non altri scopi per cui il trattamento dei dati sia illegittimo (ad esempio, come negli atti c.d. emulativi, solo per arrecare fastidio a terzi). In ogni caso deve essere garantito il rispetto della privacy sia per i condomini che per chiunque entri nel campo visivo della telecamera.
Cosa dice il codice della privacy in tema di impianti di videosorveglianza?
Fino alla fine del 2018 la situazione normativa privacy in materia di videosorveglianza è stata regolata da un provvedimento generale del 2010 del Garante privacy; dopodiché è entrato in vigore il cosiddetto GDPR e il nuovo Codice Privacy armonizzato.
La materia della videosorveglianza è caratterizzata dalla particolarità della doppia informativa: un’informativa minima (il cartello “Area videosorvegliata”), che trae la sua legittimità/esistenza dall’abrogato art. 13 comma 3 del vecchio Codice Privacy (che recitava: “Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico”); ed un’informativa completa che deve essere resa conformemente a quanto disposto dal GDPR.
La ratio dell’informativa minima è molto semplice. Il Garante privacy ha voluto fare in modo che gli interessati fossero sempre informati al momento dell’accesso ad una zona videosorvegliata. E siccome rendere un’informativa completa all’accesso ad una zona videosorvegliata non avrebbe sortito effetti positivi, viene creata una sorta di “pre-informativa”, ossia un cartello che reca le informazioni più utili ed immediate per l’interessato (indicazione del titolare e della finalità del trattamento). Se l’interessato vuole approfondire il trattamento dei suoi dati personali, il titolare del trattamento deve fornire tempestivamente l’informativa completa, senza oneri.
In sintesi, il Codice della Privacy detta alcune prescrizioni da osservare in materia di videosorveglianza che si riassumono di seguito:
- segnalare con cartelli appositi la presenza di telecamere collegate alle sale operative delle Forze di polizie
- limitare la conservazione delle immagini registrate (ad esempio banche) a 24 ore con esclusione delle attività “rischiose” per le quali è consentita la conservazione sino a sette giorni
- riprendere con le telecamere le sole aree comuni.
Si precisa che le registrazioni nelle aree private non necessitano di obbligo di segnalazione con cartelli (questo perché le immagini riprese potranno essere utilizzate unicamente dal proprietario dell’area privata e delle telecamere, e di conseguenza non potranno essere diffuse).
Se la mia telecamera riprende una parte del giardino o del pianerottolo del vicino?
Il sistema di videosorveglianza deve essere installato in modo tale che la telecamera riprenda unicamente la proprietà del titolare. Infatti, la collocazione di una telecamera che riprende anche un’aria di proprietà di terzi può integrare il reato ex art. 660 del codice penale, il quale stabilisce che “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”.
Anche nel caso specifico di telecamera messa da un solo condomino su pianerottolo comune, questa non può mai riprendere le parti private di proprietà di altri condomini (come l'uscio degli altrui appartamenti o garage). Tuttavia, secondo la Cassazione, non integra reato la telecamera che riprende le scale e il pianerottolo di un condominio. La Corte, infatti, così afferma: «Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese». Non c’è quindi possibilità di denunciare il proprietario dell’impianto di videosorveglianza per interferenze illecite nella vita privata.
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