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Bonus Facciate

Il Bonus Facciate è una nuova misura introdotta dalla Legge di bilancio 2020 e dal decreto fiscale 2020, che prevede una detrazione fiscale del 90% su tutte le spese che vengono sostenute per eseguire lavori, sia di manutenzione ordinaria sia straordinaria, sulle facciate esterne e sul perimetro esterno delle abitazioni. Possono essere portate a detrazione esclusivamente le spese sostenute nel 2020, e se il contribuente è soggetto ad un periodo di imposta che non coincide con l’anno solare devono essere considerate, ai fini della detrazione, quelle sostenute in codesto periodo in corso al 31 dicembre 2020.

La circolare n. 2/E emanata dall’Agenzia delle Entrate il 14 febbraio 2020 disciplina questa nuova misura determinando i soggetti che possono usufruirne e le condizioni che devono rispettare.

Possono goderne tutti i contribuenti, residenti e non, anche se titolari di redditi di impresa, che sostengono tali spese, a condizione però che non percepiscano soltanto redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, e che al momento dell’inizio dei lavori o del pagamento possiedano un qualsiasi titolo idoneo e regolarmente registrato sull’immobile soggetto ai lavori. Possono goderne anche i familiari e/o conviventi che contribuiscono alle spese, se la convivenza sussiste al momento del pagamento o dell’inizio dei lavori e se l’immobile cui questi si riferiscono è idoneo alla convivenza.

Perché le spese siano detraibili al 90% devono riguardare edifici che si trovino nelle zone A e B, definite dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle che secondo la normativa regionale e i regolamenti edilizi comunali siano assimilabili alle prime, altrimenti saranno detraibili soltanto per il 50%. Inoltre non sono detraibili le spese sostenute in fase di costruzione, demolizione o ricostruzione, né quelle sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Il contribuente dovrà poi effettuare una dichiarazione dei redditi che dovrà riportare i dati relativi a tali spese richiesti dalla normativa, conservare tutta la documentazione relativa agli interventi realizzati richiesta e comunicare anticipatamente la data di inizio lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente. Se realizza interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, il contribuente dovrà inoltre fornirsi e conservare l’asseverazione di un tecnico abilitato o del direttore dei lavori che certifichi il rispetto dei requisiti relativi all’APE, previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, e ai valori limite di trasmittanza termica, previsti dalla tabella 2 dell’allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008, modificato poi da quello del 26 gennaio 2010, e inviare all’Enea una scheda descrittiva riguardante gli interventi realizzati entro 90 giorni a partire dal termine dei lavori.

Il pagamento dei lavori deve avvenire attraverso bonifico bancario o postale, o bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli istituti di pagamento, diversi dalle banche, autorizzati dalla Banca d’Italia ad effettuare tali operazioni.

Il bonus facciate può essere detratto fiscalmente in dieci quote annuali di importo costante.

Ultimo aggiornamento aprile 2020

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