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Manutenzione Straordinaria
I lavori di manutenzione straordinaria, sono quei lavori, diversi dai lavori di manutenzione ordinaria, che comportano una modifica o una sostituzione di elementi strutturali all’interno di un immobile.
Il Testo Unico dell'edilizia (d.p.r. 380/01) definisce nel terzo articolo le opere di manutenzione straordinaria : “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. “
La manutenzione straordinaria riguarda anche tutti quegli interventi che determinano un’innovazione, come la realizzazione di nuovi impianti tecnologici. Rispetto alla manutenzione ordinaria si tratta, in genere, di lavori più complessi e onerosi che quasi sempre competono al proprietario dell’immobile.
La distinzione tra le due casistiche di manutenzione è importante, perché da essa dipendono le differenti pratiche da avviare per eseguire i lavori di ristrutturazione. Per manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori di riparazione e mantenimento in efficienza di un immobile.
L’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria va necessariamente segnalata all’Ufficio Tecnico comunale, mediante le apposite procedure. In particolare è necessaria la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), quando l’intervento riguardi opere strutturali quali :
- Le opere di consolidamento statico;
- Il rifacimento di rampe e di scale;
- Il rifacimento di tetti e di sottotetti;
- Lo spostamento, la demolizione o l’aggiunta di tramezzi;
- La ristrutturazione integrale di un bagno, inclusi gli impianti idrici;
- Gli interventi finalizzati al risparmio energetico domestico.
Sono invece soggetti alla presentazione della CILA Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), invece, i lavori come:
- L’allacciamento o il rifacimento di fognature esistenti, anche con modifiche del percorso;
- Il frazionamento e l’accorpamento delle unità immobiliari.
- Lo spostamento di tramezzi non portanti;
- Le modifiche al dimensionamento e alla collocazione di porte ed infissi.
Ultimo aggiornamento settembre 2019
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