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Quali sono i documenti necessari per richiedere un mutuo?

Per richiedere la concessione del mutuo bisogna presentare determinati documenti, che la banca può accettare solo dopo aver valutato con attenzione la situazione economica e reddituale del richiedente. Il legislatore prevede la possibilità di produrre delle autocertificazioni.

15/03/2021
Quali sono i documenti necessari per richiedere un mutuo?

Richiesta di concessione di mutuo

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. 

Per richiedere un mutuo per l’ acquisto di una casa e arrivare alla conclusione dell'atto di mutuo servono determinati e precisi requisiti: l’istituto bancario deve essere in grado di valutare la situazione economica e reddituale del richiedente in maniera adeguata. Tutto ciò avviene attraverso l’analisi di alcuni documenti.

Documentazione necessaria

Chi desidera ottenere un mutuo deve necessariamente presentare i seguenti documenti:

  • documenti anagrafici, quali la propria carta di identità e codice fiscale, il certificato di nascita, quello contestuale che riguarda la residenza, lo stato di famiglia e lo stato civile, l’eventuale estratto dell’atto di matrimonio, l’eventuale omologa di separazione o della sentenza di divorzio, il permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari). Le certificazioni anagrafiche sono di norma rilasciate in marca da bollo da Euro 16,00;
  • i documenti reddituali, quali l’ultimo modello CUD o 730, le ultime due buste paga (per quanto riguarda i lavoratori dipendenti) o il cedolino della pensione (per quanto riguarda i pensionati), gli ultimi due modelli unici (per lavoratori autonomi) e modello F24, ed infine l’estratto conto aggiornato;
  • i documenti dell’immobile, quali la planimetria dell’immobile, il contratto preliminare, il rogito del venditore, e la concessione edilizia per quanto concerne gli immobili di nuova costruzione.

Importante novità: l’autocertificazione

Con il decreto legge n. 76/2020, convertito con Legge n.120/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), sono state apportate importanti modifiche all'art.2 del D.P.R. n.445/2000 che prevede l’obbligo per la pubblica amministrazione di accettare l’autocertificazione da parte del cittadino. Con il Decreto Semplificazioni questo obbligo è stato esteso anche agli altri soggetti erogatori di servizi (ad. esempio banche) che non dipendono dalla pubblica amministrazione.

Questi soggetti non hanno più la facoltà, ma l’obbligo preciso di applicare le misure di semplificazione documentale previste dal Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. n.445/2000), quali ad esempio i dati tipicamente oggetto di certificazione: residenza (anche storica), stato di famiglia (con eventualmente indicate le relazione di parentela), stato libero, regime patrimoniale in base all’atto di matrimonio, e molto altro ancora.

Dal punto di vista dei controlli sulle autocertificazioni, trovano applicazione anche nei confronti di questi soggetti (banche e altri gestori di servizi di pubblica utilità) le nuove disposizioni introdotte all'art. 71 del D.P.R. n.445/2000. Il nuovo comma 1 prevede, infatti, un’attenuazione dell’obbligo di controlli, che ora dev’essere proporzionato “al rischio e all’entità del beneficio”: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli idonei anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono resi le dichiarazioni”.

Proroga durata documenti per emergenza Covid-19 

Per quanto concerne la durata dei certificati anagrafici e di stato civile, generalmente questi hanno validità sei mesi dalla data di rilascio. L’emergenza Covid, però, ha costretto il legislatore aD introdurre una deroga a tale regola generale: in base al D.L. 125/2020, tutti i certificati in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissata al 30 aprile 2021) conservano la loro validità per i 90 giorni successivi.

A ciò si aggiunga che lo stesso D.L. 125 stabilisce che le carte d’identità, sia cartacee che elettroniche, aventi scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate fino al 30 aprile 2021. Solo ai fini dell’espatrio, rimane valida la data di scadenza indicata sul documento stesso-

A cura di: Federica Izzo

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