⏰ In 30 secondi:
- La clausola Euribor è nulla se manca la base di calcolo 360 o 365;
- Una clausola Euribor valida deve indicare tutti gli elementi essenziali;
- Se la clausola Euribor è nulla, si applica il tasso di legge più favorevole.
La Cassazione stabilisce che nei mutui a tasso variabile il contratto deve indicare ogni elemento del tasso Euribor: se manca la base di calcolo, 360 o 365 giorni, la clausola sugli interessi è nulla. Ecco cosa cambia da adesso in poi per chi ha già un mutuo variabile.
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La determinabilità del tasso nei mutui a tasso variabile è uno dei terreni più contesi del diritto bancario e la Seconda Sezione civile della Cassazione è tornata sull'argomento con l'ordinanza n. 19348/2026, una pronuncia che consolida un orientamento sempre più rigoroso sul contenuto minimo della clausola di indicizzazione.
Il principio sul quale si basa la decisione è che la banca non può lasciare "in bianco" nessuno degli elementi che permettono di ricostruire il tasso. Dove il contratto non riporta specifiche, l'incertezza si traduce in nullità, con conseguenze economiche rilevanti per l'istituto di credito.
Il punto di partenza è un principio generale del codice civile: l'oggetto del contratto deve essere determinato o quantomeno determinabile. Nel mutuo, il tasso di interesse è parte essenziale di quell'oggetto e, se non rispetta questo requisito, la relativa clausola è nulla.
La legge chiede, inoltre, che gli interessi superiori a quello legale siano fissati per iscritto, a garanzia della piena consapevolezza del debitore. Sul versante della trasparenza bancaria interviene poi il Testo Unico Bancario, che impone di indicare il tasso e ogni altra condizione praticata e sanziona con la nullità i generici rinvii agli usi.
La giurisprudenza di legittimità ammette da tempo la determinazione del tasso per relationem, cioè tramite il rinvio a parametri esterni al contratto (la logica stessa del variabile), ma pone una condizione precisa: gli elementi richiamati devono essere obiettivamente e univocamente individuabili, senza margini di discrezionalità per la banca.
Il rinvio generico "all'Euribor" non è sufficiente. Il tasso nominale (TAN) nasce dalla somma tra l'indice (che riflette il costo del denaro sul mercato interbancario europeo) e lo spread, la remunerazione della banca. Perché la clausola regga, l'orientamento di legittimità richiede l'esplicitazione di quattro elementi:
La base di calcolo, in gergo days count convention, stabilisce se il conteggio annuo degli interessi avviene sull'anno commerciale (360) o su quello solare (365): applicare l'uno o l'altro criterio produce risultati economici differenti, quindi una rata differente.
Per la Corte, l'omessa indicazione del divisore introduce un margine di incertezza che vizia la clausola per indeterminatezza, in linea con i propri precedenti.
Nel caso esaminato, i giudici hanno cassato con rinvio la decisione d'appello, giudicando "meramente apparente" la motivazione che dava per scontata la determinabilità dell'Euribor, e hanno ribadito che la convenzione sugli interessi deve avere un contenuto "assolutamente univoco".
La stessa ordinanza mostra però un volto pragmatico. Sul motivo relativo alla mancata indicazione numerica del TAN, la Corte ha rigettato la censura: il tasso nominale, anche se non esplicitato, è determinabile per relationem interna quando il contratto e i suoi allegati offrono un corredo informativo minimo e inequivoco, nello specifico importo, durata, periodicità e un piano di ammortamento che scomponga ogni rata in quota capitale e quota interessi. In quel caso il TAN diventa un dato matematicamente ricavabile e l'esigenza di trasparenza è soddisfatta.
Resta irrisolta la questione del regime finanziario, cioè della capitalizzazione composta sottesa al piano di ammortamento alla francese. Le Sezioni Unite hanno escluso la nullità per i mutui a tasso fisso, poiché tutti i dati sono predeterminati e il costo è noto ex ante; principio poi esteso al variabile da una successiva pronuncia.
Una parte consistente della giurisprudenza di merito contesta però questa estensione: nel variabile il piano allegato è solo esemplificativo e non consente di predeterminare il monte interessi. L'applicazione del regime composto non pattuito genererebbe così un "costo occulto". Su questo si innesta il dibattito tra Tasso Annuo Effettivo (TAE), che dovrebbe misurare l'effetto della capitalizzazione, e il TAEG, mero indicatore sintetico di costo.
La sanzione, quando la clausola cade, è pesante per la banca: la clausola viziata è nulla ma il contratto resta valido e il tasso pattuito viene sostituito da quello di legge legato ai BOT, più favorevole al mutuatario.
Per chi ha un mutuo a tasso variabile il consiglio è rileggere sempre il contratto e verificare che siano indicati scadenza dell'Euribor, fonte del dato, spread e base di calcolo (360 o 365); in caso di lacune, una verifica legale o tecnica può rivelarsi utile.
| Banca | Tasso | Rata | Taeg |
|---|---|---|---|
| Banca Monte dei Paschi di Siena | 2,52% | € 396,42 | 2,80% |
| Webank | 2,72% | € 406,87 | 2,81% |
| Banco di Desio e della Brianza | 2,65% | € 402,96 | 2,82% |
| Banco BPM | 2,62% | € 401,60 | 2,87% |
| Banca Sella | 2,65% | € 402,96 | 2,90% |
| BBVA | 2,69% | € 405,07 | 2,91% |
| Crédit Agricole Italia | 2,73% | € 407,45 | 3,06% |
| Credem | 2,81% | € 411,32 | 3,18% |
| BPER Banca | 3,05% | € 424,31 | 3,30% |
| ING | 3,16% | € 421,81 | 3,44% |
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