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Obblighi del mediatore creditizio

Il mediatore creditizio è quella figura professionale, disciplinata per legge, che mette in contatto la domanda del consumatore con le banche e finanziarie che propongono le loro offerte sul mercato.

Stretta di mani che suggellano un contratto appena firmato
Gli obblighi del mediatore creditizio

Il mediatore creditizio è una figura del mercato finanziario che svolge professionalmente l’attività di incontro tra il consumatore e gli intermediari finanziari, banche o finanziarie, presenti sul mercato con i loro prodotti di mutuo, prestiti personali, cessioni del quinto, credito al consumo. La materia è regolamentata nel Codice civile all’art. 1754 che definisce il mediatore come colui che mette in relazione due parti per la conclusione di un affare senza avere con loro rapporti di:

  • collaborazione;
  • dipendenza;
  • rappresentanza.

Questa caratteristica è fondamentale per distinguerlo dall’agente che, al contrario, ha un rapporto diretto di collaborazione o mandato con rappresentanza.

L’autonomia e l’indipendenza consentono al mediatore creditizio di poter agire verso il consumatore nel suo esclusivo interesse, per l’assenza di vincoli con gli intermediari, così come previsto dall’ art. 128-sexies, comma 4, del TUB e ripreso nel DPR n. 287 del 2000 che all’art. 2 disciplina l’attività di mediazione creditizia. Questo stimola la concorrenza tra gli intermediari finanziari a vantaggio del consumatore che, grazie all’operato dei mediatori creditizi, riceve tutti gli strumenti da impiegare per effettuare una scelta consapevole e coerente del miglior mutuo, prestito, cessione del quinto o credito al consumo presente sul mercato.

Oltre all’autonomia e indipendenza dalle parti previsti per legge, rientrano tra gli obblighi per esercitare l’attività di mediazione creditizia:

  • il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
  • l’iscrizione nell’Elenco Agenti e Mediatori tenuto dall'OAM;
  • il divieto di concludere contratti, erogare finanziamenti e ogni forma di pagamento anche per contanti.

Le parti messe in contatto dal mediatore sono libere di concludere o meno la stipula ma, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento, il mediatore per il suo operato ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, secondo i patti - art. 1755 Codice civile -.

Ultimo aggiornamento novembre 2023

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