Mutui, più tutela per il consumatore
Il nuovo Decreto Mutui (D.Lgs. n. 72/16) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2016 – in attuazione della Direttiva 2014/17/UE, concernente i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, per una maggiore trasparenza e garanzia per i clienti.
Vi avevamo già anticipato qualcosa sul Decreto Mutui (D.Lgs. n. 72/16): più trasparenza e garanzie per i clienti del credito. Nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2016 è stato infatti pubblicato – in attuazione della Direttiva 2014/17/UE, chiamata Mortgage credit directive – concernente i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali. Oggi approfondiamo altri aspetti concernenti questo importante provvedimento.
L'ambito di applicazione delle nuove norme riguarda i mutui aventi a oggetto la concessione di un credito garantito da ipoteca su immobile residenziale; i mutui finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno e su un immobile edificato o progettato.
Grazie a queste modifiche, entrate in vigore dal 1° luglio 2016, il finanziatore o l’intermediario del credito è obbligato a fornire al consumatore informazioni necessarie per consentire il confronto con diverse offerte di credito sul mercato ma anche chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Previsto un periodo di almeno 7 giorni per la riflessione e il confronto delle altre offerte sul mercato, al fine di prendere una decisione consapevole.
Inoltre, prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve valutare il merito creditizio del consumatore in conformità a informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. L'offerta del finanziatore o intermediario, inoltre, deve essere corredata dal "Prospetto informativo europeo standardizzato". Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste dalla legge.
Stabilito, inoltre, che l’inadempimento del consumatore si ha solo in caso di mancato pagamento di un ammontare equivalente a 18 rate mensili, come spiegato già approfonditamente nella news pubblicata ad aprile: "Pignoramento dopo 18 rate non pagate. La nuova legge a tutela dei mutuatari".
Per quanto riguarda invece gli annunci pubblicitari è stato stabilito che questi debbano riportare il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l’impiego di un esempio rappresentativo: il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito; l’importo totale del credito; il TAEG; l’esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate; la durata del contratto, se determinata; se determinabile in anticipo, l’importo totale dovuto dal consumatore, nonché l’ammontare delle singole rate.
In ogni caso per accendere il mutuo più adatto alle proprie esigenze bastano pochi click su MutuiOnline.it, comparatore di mutui che riesce a trovare le offerte più vantaggiose sul mercato.
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