DL Rilancio: semplificato l’accesso al credito d’imposta
Il DL 34/2020, denominato Decreto Rilancio, contiene al suo interno diverse misure, tra cui quella dedicata ai titolari d’impresa e ai professionisti anche del settore artistico con compensi o con ricavi non superiori ai 5 milioni. Ecco tutte le informazioni utili.
Tra i decreti legge varati dal governo Conte bis nel periodo clou dell’emergenza sanitaria, alcuni sono dedicati al rilancio dell’economia nazionale, fortemente posta in crisi dal lungo periodo di fermo di tutte le attività produttive imposto dal lockdown.
Uno di essi è particolarmente interessante per le imprese e i professionisti di ogni settore: il DL 34/2020, denominato Decreto Rilancio. Tra le misure contenute, quella dedicata ai titolari d’impresa e ai professionisti anche del settore artistico con compensi o con ricavi non superiori ai 5 milioni.
L’importo si riferisce al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del varo del decreto legge, o al 2019 per coloro il cui credito d’imposta coincida con l’anno solare, ed è calcolato sui canoni di locazione o di leasing degli immobili a uso professionale e aziendale. Un sostegno economico per attutire le ripercussioni subite dalle piccole e medie attività, che anche durante l’isolamento hanno dovuto continuare a pagare i canoni d’affitto.
Credito d’imposta del 60% e del 30% per gli affitti a uso non abitativo
Come appena accennato, l’agevolazione consta in un credito d’imposta del 60%, calcolato sulla spesa affrontata per l’affitto, la concessione o il leasing d’immobili la cui destinazione d’uso sia di tipo professionale abituale per i lavoratori autonomi, industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico.
Per quanto riguarda invece i contratti di locazione per servizi a prestazione complessa – quelli al cui interno si svolgono attività differenti - o per le locazioni aziendali, il credito d’imposta riconosciuto scende al 30%.
DL Rilancio
Secondo quanto stabilisce il comma 5 dell’articolo 28 del DL Rilancio, l’agevolazione deve essere commisurata all’ammontare mensile sborsato nel periodo d’imposta 2020 per i canoni di locazione, leasing o concessione d’uso dei locali.
I mesi di riferimento per il calcolo dell’agevolazione fiscale
Il calcolo è fatto sulle mensilità degli affitti versati a Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020, tranne per le attività con strutture dedicate al settore del turismo: in questo caso i mesi da considerare sono Aprile, Maggio, Giugno e Luglio. Questa scelta ha una ragione coerente con la stagionalità delle attività che si occupano di ricezione turistica, perché le stagioni primaverile ed estiva sono quelle in cui molte strutture riaprono i battenti per accogliere i turisti.
Le condizioni per accedere al beneficio
Per accedere a quest’agevolazione fiscale, nella prima versione del decreto Legge i titolari di piccole e medie imprese e i professionisti, dovevano dimostrare di aver subito, nei mesi sopra riportati, un calo dei corrispettivi o del fatturato corrispondente almeno al 50% rispetto al periodo d’imposta precedente.
Al momento della conversione in legge, però, proprio al comma 5 dell’articolo 28 è stato modificato un periodo, che ha reso così possibile ottenere la concessione anche a coloro che non abbiano subito il calo del fatturato o del volume dei corrispettivi economici. Ecco quindi la decisione di agevolare una platea maggiore di imprese e lavoratori.
Di seguito ecco le condizioni – alternative una rispetto all’altra – per avere diritto al beneficio fiscale:
- aver avviato l’attività dal primo Gennaio 2019;
- avere il domicilio fiscale, o la sede operativa, in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale, ecc.) i cui stati di emergenza erano in atto alla data della dichiarazione dello stato d’emergenza da “COVID-19”.
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