Mutuo: più ampia la platea che può sospendere la rata
Una buona notizia per i consumatori: il Governo ha accolto la richiesta di possibilità di sospensione del pagamento delle rate del mutuo anche per chi lo ha stipulato da meno di un anno. È stata infatti corretta in senso positivo la prima estensione del provvedimento deciso dall’Esecutivo a favore delle famiglie, nell’ambito della lotta contro gli effetti del Coronavirus. Ne dà notizia Federconsumatori che aveva, a sua volta, presentato domanda al ministero dell’Economia e delle Finanze dietro segnalazioni e richieste di aiuto dei cittadini esclusi perché il periodo dell’ammortamento era inferiore a un anno.
L’accesso per un importo fino a 250mila euro, prima casa
Si tratta di “un’ottima notizia per i cittadini in difficoltà che, prima di tale deroga straordinaria, che avrà durata 9 mesi, non avevano accesso alle agevolazioni per la sospensione dei mutui” precisa una nota dell’associazione di categoria. La stessa Federconsumatori ricorda inoltre che, secondo quanto previsto dal Decreto del Governo, l’accesso al Fondo è possibile per i titolari di un mutuo fino a un importo massimo di 250mila euro, contratto per l'acquisto della prima casa. Gli stessi potranno beneficiare della sospensione - per un periodo di 18 mesi - del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.
I lavoratori che hanno subito il fermo di almeno 30 giorni
Per scendere nel dettaglio: a causa della situazione emergenziale venutasi a creare per l’epidemia di Coronavirus, il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro. Come disposto dall’articolo 54 del Decreto ‘Cura Italia’, è stata ampliata la categoria di beneficiari. Tra questi rientrano i lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (compresi Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali).
Autonomi e professionisti con un fatturato calato del 33%
Rientrano tra i beneficiari anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio di quest’anno, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
Diritto al Fondo anche chi ha perso il posto
Naturalmente restano in vigore le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già previste in precedenza. Tra queste, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (e di quelli ‘atipici’), ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione. Ha il diritto di accedere al Fondo anche la famiglia che è colpita da morte o dal riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo (invalidità civile non inferiore all’80%).
Presentare la richiesta direttamente allo sportello
Fedeconsumatori, ricordando che i propri sportelli sono comunque a disposizione per assistere i cittadini, spiega che - per poter richiedere e ottenere la sospensione del mutuo -, il cittadino in possesso dei requisiti sopra elencati è sufficiente che presenti la domanda alla banca presso cui ha acceso il mutuo, la quale è tenuta a sospenderlo dietro compilazione dell’apposito modulo.
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