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IMU imposta municipale unica

L’IMU, o imposta municipale propria, si paga sul possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni, con esenzione per l’abitazione principale non di lusso. Vediamo chi deve pagarla, come si calcola, quali sono le aliquote, le esenzioni e quando si versa.

Martina Moretti
A cura di Martina Moretti

Esperta di prodotti finanziari

modellino di casa e scritta
IMU - Imposta Municipale Unica

L’IMU è una delle principali imposte sulla casa e riguarda milioni di proprietari. Capire cosa la fa scattare, chi è tenuto a pagarla e come si calcola aiuta a evitare errori e sanzioni. In questa guida trovi tutto quello che ti serve sapere, spiegato in modo chiaro.

Cos’è l’IMU (imposta municipale propria)?

L’IMU è l’imposta municipale propria, un tributo di natura patrimoniale dovuto per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. È spesso chiamata “imposta municipale unica”, ma la denominazione corretta per legge è “propria”. Sono esclusi dall’imposta i fabbricati adibiti ad abitazione principale, tranne quelli classificati come di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

L’IMU è stata introdotta nel 2012 in sostituzione dell’ICI e, per alcuni anni, ha fatto parte dell’Imposta Unica Comunale (IUC). La IUC e la TASI sono però state abolite: oggi l’IMU è disciplinata dalla legge di bilancio (art. 1, commi 739-783, legge n. 160/2019).

Si applica in tutti i comuni italiani, con l’eccezione del Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, dove valgono imposte locali analoghe (IMIS, IMI e ILIA).

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Chi deve pagare l’IMU?

Sono tenuti al pagamento dell’IMU:

  • il proprietario dell’immobile o il titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • il concessionario nel caso di aree demaniali;
  • il locatario in caso di leasing, dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata, anche per immobili da costruire;
  • il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.

Quando un immobile ha più proprietari, ciascuno paga la propria quota, in proporzione alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno in cui l’ha posseduto. Chi invece vive in un immobile in affitto non deve versare l’IMU.

L’IMU sulla prima casa: quando si paga e quando no

La regola generale è che l’IMU non è dovuta sull’abitazione principale, cioè l’immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Fanno eccezione le abitazioni di lusso che pagano l’imposta ma beneficiano di una detrazione di 200 euro, rapportata al periodo dell’anno.

L’esenzione si estende a una pertinenza per ciascuna categoria C/2 (cantine e depositi), C/6 (box e garage) e C/7 (tettoie e posti auto): sul secondo box, quindi, l’IMU è dovuta.

Una precisazione importante arriva dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 209/2022): se i coniugi risiedono e dimorano in immobili diversi, l’agevolazione per l’abitazione principale può spettare a entrambi, salvo che il Comune accerti che la dimora abituale è in realtà la stessa.

Sono assimilate all’abitazione principale anche le case delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli alloggi sociali, la casa familiare assegnata dal giudice e un immobile dei membri delle Forze armate e di polizia.

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L’IMU sulla seconda casa e sugli altri immobili

Qualsiasi immobile diverso dall’abitazione principale (seconde case, immobili sfitti o a disposizione, case vacanza) è soggetto all’IMU con l’aliquota ordinaria, che il Comune può modulare entro i limiti di legge.

L’imposta colpisce anche le aree fabbricabili, sulle quali la base imponibile è il valore di mercato (valore venale) dell’area.

Come si calcola l’IMU

Il calcolo dell’IMU parte dalla rendita catastale dell’immobile, che trovi nell’atto di acquisto o in una visura catastale. Il procedimento si svolge in pochi passaggi:

  • si rivaluta la rendita catastale del 5%;
  • si moltiplica il risultato per il coefficiente previsto per la categoria dell’immobile;
  • si applica infine l’aliquota stabilita dal Comune per quel tipo di immobile.

I coefficienti (moltiplicatori) cambiano in base alla categoria catastale. I principali sono:

  • 160 per le abitazioni (gruppo A, esclusi gli uffici A/10) e per le pertinenze C/2, C/6 e C/7;
  • 80 per gli uffici (A/10) e per gli immobili D/5;
  • 55 per i negozi (C/1);
  • 140 per i gruppi B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 65 per gli immobili a destinazione speciale del gruppo D (escluso D/5).

Per i terreni agricoli la base imponibile si ottiene rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicandolo per 135.

Sull’imposta così determinata incidono poi la quota e i mesi di possesso: un mese si conta per intero se il possesso supera la metà dei giorni. Per le abitazioni di lusso si sottrae infine la detrazione di 200 euro.

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Le aliquote IMU

La legge fissa per ogni tipo di immobile un’aliquota di base, che ogni Comune può aumentare o ridurre entro limiti prestabiliti:

  • 0,5% per le abitazioni principali di lusso (il Comune può aumentarla di 0,1 punti o azzerarla);
  • 0,86% per gli altri immobili, comprese le seconde case (aumentabile fino all’1,06% o riducibile fino a zero);
  • 0,76% per i terreni agricoli (aumentabile fino all’1,06%).

Le aliquote vengono deliberate dal Consiglio comunale e pubblicate sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze: per conoscere quella esatta del tuo immobile devi quindi fare riferimento alla delibera del tuo Comune.

Esenzioni e riduzioni IMU

Oltre all’abitazione principale, la legge prevede diverse esenzioni. Tra le principali:

  • gli immobili di Stato, Comuni ed enti pubblici destinati ai compiti istituzionali;
  • i fabbricati delle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, porti, aeroporti, e simili);
  • gli immobili destinati al culto e quelli usati dagli enti non commerciali per attività meritevoli di tutela;
  • i “beni merce”, cioè i fabbricati costruiti dall’impresa per la vendita, finché restano invenduti e non locati;
  • i fabbricati collabenti (categoria F/2), privi di rendita.

Sono inoltre previste riduzioni della base imponibile del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico, per quelli inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e per gli immobili concessi in comodato a un parente in linea retta di primo grado (con specifiche condizioni). Per gli immobili affittati a canone concordato, infine, l’aliquota è ridotta al 75%.

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Quando e come si paga: scadenze, dichiarazione e ravvedimento

L’IMU si versa in due rate: l’acconto entro il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre. È possibile pagare tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Il versamento si effettua con il modello F24 o con bollettino di conto corrente postale (è prevista in futuro anche la piattaforma PagoPA). A ciascun tipo di immobile corrisponde un codice tributo (ad esempio 3918 per gli “altri fabbricati”, 3916 per le aree fabbricabili, 3914 per i terreni).

La dichiarazione IMU non è sempre obbligatoria: va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo solo in casi particolari (ad esempio immobili inagibili, in leasing o con agevolazioni), mentre non serve quando i dati sono già noti al catasto o derivano da un atto notarile.

Se ti accorgi di aver saltato una scadenza, puoi rimediare con il ravvedimento operoso: versi l’imposta dovuta con un F24, aggiungendo una sanzione ridotta e gli interessi calcolati sui giorni di ritardo.

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