Le garanzie
Scopri quali garanzie puoi prestare per ottenere il mutuo e quali sono i loro effetti
contrattuali.Potrai scegliere il tuo mutuo con più sicurezza e serenità
IPOTECA
L'ipoteca costituisce una delle forme più efficaci di garanzia per il creditore.
Essa infatti attribuisce un diritto di prelazione sul bene, che vale a tutelare
il creditore contro il pericolo dell'insolvenza. L'ipoteca si costituisce mediante
iscrizione in pubblici registri.
Oggetto dell'ipoteca possono essere di regola soltanto beni immobili. Il bene che
ne è oggetto rimane in godimento del proprietario (lo può cioè liberamente usare).
L'ipoteca è un diritto accessorio nel senso che se il debito manca o finisce, anche
l'ipoteca non ha ragione di essere e si estingue. L'estinzione è automatica dopo
20 anni dalla sua costituzione, ma se il mutuo dura di più occorre rinnovarla (per
altri 20 anni); occorre chiedere alla banca l'assenso alla cancellazione se poi
si vuole vendere l'immobile.
Altra caratteristica dell'ipoteca è l'indivisibilità perché si estende sull'intero
bene che ne è oggetto e sulle sue parti, a garanzia dell'intero credito e dei suoi
accessori.
La garanzia ipotecaria ha un duplice contenuto:da un lato attribuisce al creditore
il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito, dall'altro
di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato.
In ogni caso, l'ipoteca pone il creditore al riparo dalla conseguenza dell'alienazione
del bene vincolato o dal concorso di altri creditori non garantiti o meno garantiti.
Il creditore pignoratizio ha un diritto di preferenza sul prezzo ricavato dalla
vendita. Tale diritto è collegato ad un sistema di pubblicità, consistente nell'iscrizione
nei pubblici registri immobiliari che è altresì costitutiva di un certo grado di
efficacia.
L'ipoteca comprende quattro elementi essenziali:
- il "titolo", ovvero il documento che giustifica l'acquisizione dell'ipoteca;
- l' "iscrizione";
- il "bene immobile";
- il "credito da garantire".
L'ipoteca si costituisce con l'iscrizione nei Registri Immobiliari e si richiede
con la presentazione del titolo e di una nota in doppio originale sottoscritta dal
richiedente.Nel mutuo ipotecario il titolo è costituito dal contratto di finanziamento.
Il contratto di finanziamento deve essere redatto per atto pubblico. La nota deve
contenere tutte le indicazioni in modo preciso, cosicché le omissioni e le inesattezze
che inducono incertezze sulle persone del creditore, del debitore, del terzo proprietario,
sul credito o sull'identità dei singoli beni, determinano la nullità dell'iscrizione
ipotecaria.
Gli istituti di credito richiedono che l'iscrizione ipotecaria sia di primo grado
e preceda la consegna della somma al finanziato: solitamente la somma, pur se praticamente
già erogata (e contestualmente costituita in deposito cauzionale) viene resa disponibile
solo dopo la regolare iscrizione dell'ipoteca. L'iscrizione avviene inoltre per
un valore superiore al finanziamento erogato (solitamente tra il 150% e il 200%,
ma si arriva anche al 300%). L'ipoteca dunque non copre solo il capitale erogato,
ma anche:
- gli interessi nella misura concordata;
- gli eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o mancato pagamento delle rate;
- i premi assicurativi;
- gli oneri erariali, i tributi, le spese, gli oneri notarili, professionali, ecc.;
- le spese giudiziali che la banca dovesse sostenere per il recupero di quanto dovuto.
Tale maggiore copertura tutela la banca ma non genera maggiori costi per il cliente
se non per l'importo dei costi notarili, commisurati al valore dell'ipoteca.
L'ipoteca che grava su un immobile si estende anche alle sue "pertinenze" (ad esempio
un garage).
Esse sono costruzioni che, pur conservando la loro natura di individualità fisica,
sono assoggettate in modo attuale e permanente a servizio e ornamento di un altro
immobile Ne consegue che non occorre farne specifica descrizione nel titolo e nella
nota. C'è da precisare che la pertinenza può anche essere separata dal bene immobile
cui è funzionalmente legata e che di tale pertinenza si può disporre separatamente
dalla cosa principale.
L'articolo 8 (punti da -sexies a -quaterdecies) della legge 40/2007 (Legge Bersani)
stabilisce che, per i mutui estinti dopo il 3 Aprile 2007, l'ipoteca iscritta a
garanzia del mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione
del mutuo stesso. La banca è tenuta a rilasciare al debitore adeguata quietanza
attestante la data di estinzione del mutuo e a trasmettere alla Conservatoria la
relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere
per il debitore. Per i mutui estinti fino al 3 Aprile 2007, la cui ipoteca non sia
stata ancora cancellata, i trenta giorni decorrono dalla data di richiesta della
quietanza da parte del debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
I CONSIGLI
DI
MUTUIONLINE.IT Ricordati che se il mutuo
è erogato da una finanziaria pagherai un'imposta molto gravosa sull'ipoteca: il
2% del valore dell'ipoteca, contro solo lo 0,25% dell'importo del mutuo se l'ente
erogatore è una banca.
FIDEIUSSIONE E ALTRE GARANZIE
La natura del mutuo ipotecario dell'operazione non muta se nel contratto di finanziamento
vengono previste forme di garanzia reali o personali, aggiuntive rispetto all'ipoteca.
La garanzia aggiuntiva assume un'impronta funzionale e, il più delle volte, viene
rilasciata da un soggetto diverso dal mutuatario a garanzia dell'esatto adempimento
a restituire il debito contratto da quest'ultimo.
Diverse sono le forme di garanzia preordinate a tale scopo (fideiussione, pegno
ecc.), ma tutte mirano a garantire il creditore attraverso la neutralizzazione del
rischio di inadempimento.
Fra le garanzie merita attenzione la "fideiussione" che si ha quando una parte garantisce
l'adempimento dell'obbligazione del mutuatario obbligandosi personalmente verso
il creditore-Banca.
Il fideiussore risponde con tutti i suoi beni ed il rapporto nasce e si stringe
tra quest'ultimo e la Banca creditrice; anche se - come accade di frequente – esso
è preceduto da un'intesa tra debitore e fideiussore.
La fideiussione ha natura accessoria, il che significa che non è valida se non è
valido il contratto principale: il mutuo. Il fideiussore, quindi, può opporre al
creditore-Banca tutte le eccezioni che spettano al mutuatario.
Data la gravità delle conseguenze che scaturiscono dalla fideiussione, la volontà
di prestarla deve essere espressa per iscritto.
E' giusto notare che, in casi molto particolari e a soggetti particoloramente benestanti,
le Banche possono concedere un prestito per acquistare un immobile, senza richiedere
un'ipoteca come garanzia.