Come ottenere un mutuo
Il processo di scelta e ottenimento del mutuo può sembrare complesso e oscuro.
In realtà basta conoscere i diversi passaggi e le loro implicazioni per affrontarli
con tranquillità e gestire la propria richiesta di mutuo nel modo più
pratico ed efficace.
LA SCELTA DELLA BANCA
Il compromesso o promessa di vendita è lo strumento giuridico che consente
al compratore di cercare la somma necessaria all'acquisto e di stipulare successivamente
l'atto pubblico di compravendita. È indispensabile pertanto attivarsi per
ricercare una banca che soddisfi l'esigenza del caso e che tenga conto delle caratteristiche
peculiari del richiedente.
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mai lasciare la comodità della tua casa.
LA RICHIESTA DI MUTUO
Una volta individuata la banca occorre compilare con la massima precisione possibile
la domanda di finanziamento in tutte le sue parti. La domanda di mutuo, predisposta
sotto forma di questionario, contiene le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici del richiedente o dei richiedenti il finanziamento;
- la residenza;
- l'attuale abitazione: se in affitto, in proprietà o se presso terzi;
- la composizione del nucleo familiare;
- le persone a carico;
- l'occupazione attuale: se dipendente o lavoratore autonomo;
- l'anzianità di servizio o di lavoro autonomo;
- il settore lavorativo/produttivo;
- se lavoratore dipendente: l'indicazione del datore di lavoro;
- la qualifica;
- il reddito netto mensile;
- il reddito netto annuale;
- la descrizione dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze (superficie
totale, coperta e scoperta; fronti stradali; numero piani; anno di costruzione);
- il valore della costruzione;
- una dichiarazione di non avere debiti ovvero di averne; in quest'ultimo caso occorre
precisare l'importo e l'identità dei creditori.
IL PARERE PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ
I dati e le richieste contenuti nella domanda consentono alla banca di esprimere
un primo parere di fattibilità sull'operazione di mutuo. La concedibilità
o meno (fattibilità dell'operazione) della somma richiesta dipende in generale
dal concorso di più elementi. Essi sono:
- il reddito netto del richiedente e dei suoi familiari (nucleo familiare) desunto
dalla dichiarazione dei redditi;
- il valore dell'immobile oggetto del finanziamento;
- la presenza di garanzie supplementari prestate da terzi (fideiussione, pegno).
Dall'esame dei dati sopra elencati la banca è in grado di esprimere un proprio
"parere di fattibilità" che, se positivo, dà l'avvio alla fase successiva
consistente nella richiesta della documentazione. Uno dei principali elementi utilizzati
dalla banca per determinare l'importo del mutuo è il cosiddetto rapporto
"rata/reddito": la rata del mutuo, calcolata ai valori del momento, non dovrebbe
indicativamente superare il 30-35 % del reddito netto mensile complessivo dei
richiedenti.
I DOCUMENTI DA PRESENTARE
Ottenuto il parere di fattibilità sul finanziamento richiesto è necessario
inoltrare alla banca tutta la documentazione necessaria per confermare quanto già
dichiarato informalmente nella richiesta di mutuo. La Banca provvede alla richiesta,
anche per via e-mail, della seguente documentazione:
Lavoratori dipendenti
- dichiarazione del datore di lavoro dell'anzianità di servizio del dipendente;
- originale dell'ultimo cedolino dello stipendio e copia del modello CUD (in alternativa
copia del mod. 730 o "Unico").
Lavoratori autonomi o liberi professionisti
- copie del modello "Unico" (ex. Modello 740);
- estratto della Camera di Commercio Industria e Artigianato (C.C.I.AA.);
- se professionista, attestato di iscrizione all' Albo professionale cui appartiene.
Per tutti e a integrazione dei documenti sopra elencati
- certificato di nascita;
- certificato di stato civile oppure estratto dell'atto di matrimonio completo di
tutte le annotazioni;
- l'estratto di matrimonio deve contenere tutte le eventuali convenzioni patrimoniali
stipulate fra i coniugi;
- nell'ipotesi di persone divorziate o separate legalmente bisogna presentare copia
della sentenza del tribunale;
- copia della "promessa di vendita" o "compromesso";
- planimetria, con l'indicazione delle proprietà confinanti sia dell'immobile
sia delle eventuali pertinenze (cantina, solaio, box);
- copia del certificato di abitabilità;
- copia dell'ultimo atto di acquisto dell'immobile;
- se l'immobile è pervenuto per successione occorre presentare il mod. 240
o il mod. 4 dell'ufficio successioni.
LA DELIBERA DEL FINANZIAMENTO
La banca, acquisita la documentazione inoltrata ed effettuati ulteriori accertamenti
(quali l'acquisizione della "dichiarazione notarile preliminare" sul bene offerto
in garanzia, nonché della "relazione tecnico-estimativa" redatta da un tecnico
di sua fiducia), è in grado di deliberare il finanziamento. A delibera avvenuta
la banca ne dà immediata comunicazione al richiedente e fissa la data della
stipula dell'atto pubblico di finanziamento (concessione formale del mutuo).
FINANZIAMENTO MASSIMO
L'importo massimo finanziabile è in genere l'80% del valore di mercato del
bene immobile oggetto dell'ipoteca. Alcune banche finanziano fino al 100%, anche
se a tassi più onerosi e con ulteriori garanzie. Anche per finanziamenti
entro il limite dell'80% possono a volte essere richieste, in aggiunta alla garanzia
ipotecaria, altre garanzie supplementari che siano ritenute idonee e necessarie
dalla Banca.
IL CONTRATTO DI MUTUO E LA COSTITUZIONE
DI IPOTECA
Il contratto di mutuo è la fase conclusiva del procedimento iniziato con
la sottoscrizione della proposta di acquisto e della promessa di vendita (compromesso).
Il mutuo viene stipulato davanti ad un notaio, presenti la Banca e il richiedente
il finanziamento, e va redatto per atto pubblico. Oggetto dell'atto è il
trasferimento di una somma di denaro della banca al cliente, con l'assunzione da
parte di quest'ultimo dell'obbligo di restituire alla banca altrettanto denaro.
Costituzione dell'ipoteca
Di norma, insieme all'atto di mutuo viene costituita l'ipoteca a favore della banca
sulla unità immobiliare oggetto del finanziamento. L'ipoteca costituisce
la garanzia che tutela la banca e viene iscritta nei Pubblici Registri immobiliari
per renderla pubblica. Le banche richiedono l'iscrizione di un'ipoteca di primo
grado per un valore superiore al finanziamento erogato (dal 150% al 300%). L'ipoteca
dunque non copre solo il capitale erogato, ma anche:
- gli interessi nella misura concordata;
- gli eventuali interessi di mora nel caso di ritardi o mancato pagamento delle rate;
- i premi assicurativi;
- gli oneri erariali, i tributi, le spesa, gli oneri notarili, professionali, ecc...
;
- le spese giudiziali che la banca dovesse sostenere per il recupero di quanto dovuto.
L'ipoteca si estingue automaticamente dopo 20 anni (se il mutuo dura di più
occorre rinnovarla). All'estinzione del mutuo, in base alla legge 40/2007 (Legge
Bersani), la banca provvede automaticamente alla cancellazione dell'ipoteca, senza
costi per il cliente.
L’EROGAZIONE DELLA SOMMA MUTUATA
Al fine di snellire al massimo le procedure e gli oneri contrattuali (atto di quietanza,
atto di annotazione, ecc.) si fa ricorso, nello stipulare un contratto di mutuo
ipotecario, allo strumento del "contratto unico".
Esso si configura come un mutuo ove l'erogazione dell'intera somma data in prestito
ha formalmente luogo contestualmente alla stipula dell'atto; ma la somma viene pure
contemporaneamente riversata dal cliente alla banca a titolo di deposito a garanzia
dell'iscrizione ipotecaria.
Nei dieci giorni successivi alla avvenuta iscrizione, tempo stabilito dalla legge
per il consolidamento della ipoteca, la somma viene definitivamente riconsegnata
al mutuatario.
Per semplificare e agevolare la transazione la banca in genere attiva il cosiddetto
prefinanziamento: rende cioè immediatamente disponibile la somma, sulla qualle
verranno pagati gli interessi per i giorni trascorsi dall'erogazione al completamento
della pratica notarile di ipoteca