Come acquistare casa
L'ATTO PUBBLICO DI VENDITA (ROGITO)
La compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà della casa verso il corrispettivo di una somma di denaro (prezzo);
più genericamente si può dire che la compravendita immobiliare è
l’accordo formale con il quale una parte, detta venditrice, trasferisce ad
un’altra, detta acquirente, la proprietà di un determinato immobile
a fronte del pagamento del prezzo pattuito. Per questi elementi di scambio, la compravendita
(scambio di cosa contro denaro) si distingue dalla permuta (scambio di cosa contro
cosa). L'atto di compravendita, detto anche rogito, normalmente si stipula davanti
al notaio, presenti il venditore e il compratore, ed è redatto in forma pubblica.
In tal modo il notaio garantisce l’identità delle parti, la legalità
dell’ato e la veridicità di quanto in esso dichiarato. Al notaio spettano
i controlli formali sull’esistenza di ipoteche o altri vincoli, sul rispetto
delle norme edilizie e la conformità del rogito con gli atti precedenti (ad
es.: il compromesso). Il rogito è l'atto conclusivo della compravendita.
A seguito degli aggiornamenti normativi disposti dalla legge finanziaria 2006 (266/2005)
e del decreto Bersani 223 del 2006 (diventato poi legge 248/2006), nelle cessioni
di immobili ad uso abitativo intercorse tra privati il rogito deve riportare, tra
gli altri dati:
- l’effettivo valore di cessione dell’immobile;
- le indicazioni analitiche delle modalità di pagamento (assegno, bonifico,
etc);
- l’eventuale ricorso di una o di entrambe le parti ad attività di mediazione
e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica,
o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante,
se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante
che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale,
il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera
di commercio;
- le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità
di pagamento della stessa.
In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione,
il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all’Agenzia
delle Entrate.
LE IMPOSTE SULL'ACQUISTO DELLA CASA
L'acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda
della destinazione dell'immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la
“prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare
le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Se oggetto dell'acquisto è la
prima casa l'atto di compravendita
è soggetto alle seguenti imposte:
quando il venditore è un privato
- imposta di registro del 3%
- imposta ipotecaria fissa di 168 euro
- imposta catastale fissa di 168 euro
quando si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 4 anni
dall’ultimazione lavori
- IVA del 4%
- imposta di registro fissa di 168 euro
- imposta ipotecaria fissa di 168 euro
- imposta catastale fissa di 168 euro
quando si acquista da impresa non costruttrice che non ha eseguito lavori di
restauro, risanamento o ristrutturazione oppure si acquista da impresa costruttrice
(o di ristrutturazione) dopo 4 anni all’ultimazione lavori
- IVA esente
- imposta di registro del 3%
- imposta ipotecaria fissa di 168 euro
- imposta catastale fissa di 168 euro
Se oggetto dell'acquisto è un immobile ad uso abitativo
non prima casa
l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:
quando il venditore è un privato oppure un’impresa “non costruttrice”e che non
ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione, oppure un’ impresa
“costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 4 anni dalla data di ultimazione
dei lavori
- imposta di registro del 7%
- imposta ipotecaria del 2%
- imposta catastale del 1%
quando il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende
entro 4 anni dall’ultimazione lavori
- IVA del 10% (20% se immobile di lusso)
- imposta di registro fissa di 168 euro
- imposta ipotecaria fissa di 168 euro
- imposta catastale fissa di 168 euro
Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento
della registrazione dell’atto. Dal 1° gennaio 2007 ( per effetto della legge finanziaria
per il 2007), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese
le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente),
si può assumere come base imponibile il valore catastale, anziché dal corrispettivo
pagato.
Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano
terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e
dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.
Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita
dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.
Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’ufficio di
rettificare direttamente la dichiarazione annuale Iva del venditore se il corrispettivo
dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore
normale “…il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della
stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio
di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione
o nel tempo e nel luogo più prossimi” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972).
L’acquirente può chiedere al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione
delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale
dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso
il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile.
L’agevolazione
spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per
la cessione.
Nel caso in cui la compravendita sia tassata sia tassata sulla base del valore catastale
la legge stabilisce, inoltre, che le tariffe notarili devono essere ridotte del
30%.
Se, però, per l’acquisto della casa, l’acquirente ha contratto un mutuo o chiesto
un finanziamento bancario,
la base imponibile non può essere inferiore all’ammontare
del mutuo o del finanziamento erogato. Allo stesso tempo, non è possibile
detrarre ai fini Irpef interessi passivi derivanti da importi di mutuo superiori
al prezzo di acquisto.
L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comportano (oltre all’applicazione
della sanzione penale) l’assoggettamento, ai fini dell’imposta di registro, ad accertamento
di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l’ufficio applicherà le imposte sul
valore di mercato dell’immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione
sulla base del valore catastale. Inoltre sono previste onerose sanzioni pecuniarie
amministrative.
Dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del 19%) i
compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile per un importo comunque
non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa
si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari,
la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra
i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.
L’acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria,
catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al
notaio.