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Imposta ipotecaria

L’imposta ipotecaria è un tributo dovuto ogni qual volta si deve procedere alla trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione di atti e formalità nei pubblici registri immobiliari.

Miniature di uomini d'affari che si stringono la mano su una tastiera
Imposta ipotecaria

Ogni atto che preveda una vendita, una donazione, una successione o un’annotazione relativa ad un bene immobile è sottoposto al pagamento dell’imposta ipotecaria. La materia dell’imposta ipotecaria è regolata dal D. Lgs. n.347 del 31 ottobre 1990, il Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

Una delle applicazioni più frequenti è il caso di iscrizione ipotecaria a seguito di un contratto di mutuo connesso all’acquisto della casa. L'imposta ipotecaria è dovuta per l’iscrizione presso i registri immobiliari con la quale si conferisce validità ed efficacia giuridica al vincolo ipotecario.

Le spese di iscrizione e le imposte sono a carico dell’acquirente e variano in funzione della tipologia di atto che si realizza. L’Agenzia delle Entrate riepiloga l’entità del versamento fisso distinguendo due tipologie di importo e le casistiche a cui applicarle:

  • 50 euro: si applica per tutte le vendite di abitazione da impresa e per gli acquisti tra privati per le quali non è dovuta l’Iva;
  • 200 euro: si applica per tutte quelle operazione in cui il venditore applica l’Iva, a prescindere che si possa richiedere o meno l’applicazione dei benefici per la prima casa.

Vi sono delle casistiche in cui l’imposta non è dovuta, in genere nel caso in cui le formalità avvengano tra organi ed enti territoriali dello Stato, ma anche per situazioni particolari in cui si dispone l’esenzione. In dettaglio, il decreto-legge n. 73/2021, conosciuto come decreto sostegni Bis, per agevolare l’acquisto e il mutuo giovani under 36 anni, ha previsto fino a tutto il 2023 l’esenzione totale dal pagamento delle imposte di registro, catastale e ipotecaria.

Ultimo aggiornamento luglio 2023

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