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Decreto Mutui 2016: tutto ciò che serve sapere sulla clausola anti insolvenza

15/06/2016
Decreto Mutui 2016: tutto ciò che serve sapere sulla clausola anti insolvenza

Il Decreto Mutui è entrato in vigore a partire dallo scorso maggio, recependo così la Direttiva Comunitaria 17 del 2014. Si tratta di un provvedimento che va a colpire profondamente la normativa che regola le compravendite immobiliari, in modo particolare nei casi di insolvenza.

Rispetto al precedente Decreto del 2010 e al Testo Unico Bancario, sono state introdotte parecchie novità, tra cui la più nota e la più discussa è stata proprio la clausola che concede all’istituto di credito la possibilità di vendere gli immobili dei clienti che non pagano le rate del mutuo. A differenza del passato, questa procedura può avvenire senza ricorrere al Tribunale. Si tratta di una revisione della normativa volta ad abbreviare i tempi di recupero del credito in sofferenza, in crescita negli ultimi anni. 

Vediamo nello specifico cosa prevede la clausola anti-insolvenza. Le ipotesi iniziali erano piuttosto rigide e prevedevano che, per attivare il pignoramento dell’immobile, fosse sufficiente il versamento ritardato delle rate. Successivamente, dopo l’intervento delle Commissioni Parlamentari, è stato stabilito nel testo definitivo che per procedere contro il cliente inadempiente occorre il mancato pagamento di diciotto rate del mutuo. Si tratta di un’ulteriore revisione, perchè inizialmente le rate erano soltanto sette.

E’ tuttavia opportuno chiarire alcuni punti relativi all’applicazione della nuova disciplina.
Innanzitutto la clausola anti-insolvenza deve essere frutto di un esplicito accordo tra le parti: la banca non può in nessun caso subordinare la conclusione del contratto all’accettazione della clausola da parte del cliente. E’ diritto di quest’ultimo, in fase di accettazione del contratto, ricevere informazioni dettagliate e complete sulle conseguenze di un’eventuale morosità, in modo tale da avere un quadro completo degli elementi su cui decidere.

Sempre di comune accordo dovrà essere selezionato il perito chiamato a stimare il valore dell’immobile: in caso contrario questa figura verrà selezionata direttamente dal Tribunale competente per territorio.

Il Decreto Mutui 2016 ha inoltre codificato il così detto patto marciano.

Si tratta di un accordo con cui creditore e debitore stabiliscono che, in caso di inadempimento, il creditore entra in possesso del bene di proprietà del debitore, con l’obbligo di versargli la differenza tra importo del credito e valore.

Il valore ricavato dalla vendita dell’immobile e l’entità del debito residuo devono essere proporzionati e, in ogni caso, se l’istituto di credito realizza una plusvalenza dalla vendita, è tenuto a restituire l’eccedenza al debitore.

E’ importante ricordare che il debito viene considerato estinto anche se il valore della casa è inferiore all’ammontare da restituire. Ricordiamo inoltre che il Decreto Mutui vieta l’inserimento della clausola anti-insolvenza nei contratti di surroga.

Quanto previsto dalla nuova normativa sarò applicato esclusivamente ai contratti stipulati a partire dal primo luglio 2016, non avendo dunque effetti retroattivi. Come già accennato in precedenza, e come del resto già accaduto in passato, sussistono dei precisi obblighi informativi nei confronti del consumatore. 

Le banche sono sempre tenute a consegnare ai clienti il Pies (prospetto informativo europeo standardizzato) contenente tutte le informazioni di dettaglio sul contratto.

A tutela dei consumatori, va ricordato che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2915/2016, ha stabilito che un contratto di mutuo non può finanziare più dell’ 80% del valore dell’immobile ipotecato da acquistare: nel caso in cui la banca superasse questa percentuale, il contratto viene considerato nullo. In questo caso il mutuatario non dovrà restituire l’importo in eccesso (20%). 

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A cura di: Alessia De Falco

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