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Riforma dell’IMU 2020 e versamento dell’acconto

12/06/2020
Riforma dell’IMU 2020 e versamento dell’acconto

La recente riforma dell’IMU, inserita nella Legge di bilancio 2020,  ha modificato alcuni criteri sull’imposta sulla casa di cui, il prossimo 16 giugno 2020, dovrà essere versato l’acconto, quindi la prima rata. 

Di fatto la riforma consiste nell’aver cancellato la IUC, Imposta Unica Comunale, che accorpava IMU, TASI e TARI. 

Alcune novità sono previste anche per ciò che riguarda la data di scadenza per i contribuenti italiani, e dipendono non solo dalla riforma, bensì dalla sitauzione scatenatasi a causa della pandemia, che ha fatto scoppiare l’emergenza sanitaria. Ai sindaci  è data facoltà, infatti, di poter modificare la scadenza utile per il versamento dell’acconto. Non è tutto, in quanto nel decreto Rilancio varato dal governo Conte bis lo scorso 19 Maggio, sono state anche previste alcune esenzioni per il settore del turismo e per i proprietari di strutture alberghiere, pensioni e, più in generale, strutture di accoglienza turistica.

Approfondiamo il tema nei prossimi capitoli, con un accenno anche alle novità inserite nella riforma dell’IMU.

Le novità introdotte con la riforma

Le maggiori novità introdotte con la riforma dell’IMU sono le seguenti:

  • Fusione della TASI con l’IMU
  • Maggiori poteri alle amministrazioni locali
  • Nuova aliquota di base fissata in 8,6x1000

La TASI si paga quindi accorpata all’IMU, con il medesimo calcolo delle aliquote, e compensazione dei tributi, così da non modificare gli importi che resteranno simili a quelli versati nel 2019.

Le amministrazioni locali hanno ora maggiori poteri decisionali. I sindaci, per esempio, possono ora avviare direttamente gli accertamenti esecutivi nei casi di omesso versamento delle imposte sulla casa, e in tal modo si sono accorpati i poteri di accertamento e quelli esecutivi, allo scopo di sveltire le tempistiche di recupero di tasse e imposte.

Le scadenze per i versamenti restano invariate, ma meglio controllare

Nessuna novità, invece, riguardo le date di scadenza per il versamento dell’acconto e del saldo, che restano quelle precedentemente fissate: 16 giugno e 16 dicembre.

ATTENZIONE: a causa dell’emergenza Covid-19, prima di versare l’acconto in scadenza il 16 giugno, è bene verificare se il proprio comune ha deciso di prorogare la data. È infatti facoltà dei sindaci decidere se operare questo tipo di scelta per i propri cittadini. Meglio controllare…

Le esenzioni previste 

Tra le buone notizie: le prime case restano esenti dal versamento dell’IMU. Cattive notizie, invece, per i cittadini italiani che vivono all’estero e sono iscritti all’AIRE: in questi casi con la nuova IMU 2020 si cancella l’esenzione che era prevista per i titolari di pensione estera iscritti all’AIRE che dal 2020 saranno obbligati a pagare le tasse sulla casa, salvo eventuali modifiche.

Ecco gli immobili esenti dal pagamento della nuova IMU 2020:

  • Unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa e adibite a uso abitazione di principale per i soci assegnatari
  • Unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa con destinazione d’uso per studenti universitari assegnatari anche nei casi in cui gli stessi non abbiano eletto residenza
  • Fabbricati destinati ad alloggi sociali
  • Le case familiari assegnate al genitore che ha in affido i figli

Una sola unità immobiliare in possesso di persone appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco e coloro che appartengono alla carriera prefettizia.

ATTENZIONE: i comuni hanno facoltà di assimilare a una prima casa, un’unità immobiliare non posta in affitto se di proprietà di persone anziane o disabili e che si trovano ricoverate presso case di riposo o di cura.

Con propria delibera, i Comuni possono assimilare a prima casa l’unità immobiliare non locata posseduta da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo.

Sono in ogni caso esentati dal versamento dell’acconto IMU 2020, secondo quanto prevede l’articolo 177 del DL 34/2020 – Decreto Rilancio:

  • Strutture alberghiere e pensioni
  • Stabilimenti balneari, fluviali e lacuali
  • Agriturismo
  • Stabilimenti termali
  • Rifugi di montagna
  • Ostelli
  • Affittacamere per soggiorni brevi
  • Residence
  • Campeggi
  • Bed&Breakfast

ATTENZIONE: nei casi suddetti, l’esenzione è relativa esclusivamente sulla prima rata e solo se gestore dell’attività e proprietario dell’immobile sono la stessa persona. non si applica, quindi, se l’attività turistica è in gestione. 

A cura di: Emilia Urso Anfuso

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