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Pignoramento e mutuo prima casa: tutte le novità del 2020

17/01/2020
Pignoramento e mutuo prima casa: tutte le novità del 2020

Anno nuovo, normativa nuova. Con il decreto fiscale arrivano dei cambiamenti in merito ai mutui per l’acquisto della prima casa. A partire da quest'anno, infatti, non ci sarà pignoramento dell’immobile per chi ha fatto richiesta di un prestito.

Inoltre sarà possibile richiedere la rinegoziazione del mutuo qualora fosse stata avviata la procedura di vendita all’asta della casa coperta da ipoteca. Tale opportunità è valida soltanto per chi ha contratto il mutuo per l’acquisto della prima casa in cui risiede. La possibilità, dunque, non è riservata a coloro che hanno fatto richiesta del mutuo per l’acquisto di una casa in cui non si risiede.

Rinegoziazione mutuo più semplice

Nel 2020 il pignoramento della prima casa può essere scongiurato se si fa richiesta di rinegoziazione del mutuo. Tale operazione può essere effettuata però soltanto per i pignoramenti avviati tra il 1 gennaio del 2010 e il 30 giugno 2019.

Per poter accedere alla rinegoziazione del mutuo e contemporaneamente evitare il pignoramento della prima casa, bisogna essere in possesso di specifici requisiti. Vi elenchiamo i più importanti:

  • Il richiedente deve aver acquistato la casa con un mutuo.
  • L’immobile deve coincidere con la residenza del debitore.
  • L’istituto di credito deve essere rappresentato da una banca a cui è stato rimborsato almeno il 10% del prestito che è stato concesso alla persona fisica che deve restituire il capitale.

Se l’immobile in questione non corrisponde ad una prima casa o comunque alla casa in cui il debitore risiede, la procedura di rinegoziazione non può essere richiesta.

Una volta che ci si è accertati di possedere tutti i requisiti, è possibile presentare la domanda di rinegoziazione del mutuo per la prima casa entro il 31 dicembre 2021 per una somma che non può andare oltre i 250mila euro.

La cifra che il soggetto debitore offrirà con la rinegoziazione non può essere minore del debito totale residuo, ‘gonfiato’ degli interessi. Ottenuto il via libera per la procedura, il saldo del mutuo rinegoziato dovrà essere effettuato in massimo 30 anni. Non si può andare oltre gli 80 anni del soggetto richiedente.

Rinegoziazione respinta: come fare?

Può anche succedere che la rinegoziazione del mutuo venga respinta. Al soggetto debitore non resta che ricorrere sino alla parentela di terzo grado. È chiaro che anche il familiare dovrà possedere gli stessi requisiti.

Se al parente viene accolta la richiesta di rinegoziazione del mutuo, diventa automaticamente proprietario dell’immobile ma il debitore può continuare a vivere in casa per cinque anni. Trascorso questo periodo, se il debitore è riuscito a restituire la somma prestata dal parente, che si è fatto carico della rinegoziazione del mutuo, può nuovamente appropriarsi della casa e della parte restante del mutuo. È necessario che sia favorevole anche l’istituto bancario.

Rinegoziazione e sostituzione: le differenze

Con la rinegoziazione del mutuo si fa richiesta, presso la banca in cui è stato sottoscritto il contratto, di una revisione delle condizioni del mutuo. Ciò solitamente avviene se ad esempio il tasso fisso risulta molto alto.

Il discorso cambia quando invece si parla di sostituzione: il mutuatario può infatti decidere di cambiare banca, scegliendo un istituto di credito che proponga condizioni più favorevoli. In questo caso, allora, tutte le caratteristiche del mutuo (rata, importo, durata, eccetera) vengono riscritte. Dal momento che si tratta di un mutuo nuovo stipulato presso un altro istituto di credito, vanno considerati anche i costi per la perizia e l’istruttoria nonché le spese notarili per la redazione dell’atto. Surroga e rinegoziazione, invece, hanno un costo pari a zero.

Se vuoi rinegoziare il mutuo, MutuiOnline.it ti permette di accedere alla sezione dedicata e fare un preventivo mutuo surroga.

A cura di: Tiziana Casciaro

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