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Bonus affitti, la scadenza slitta ad ottobre

Con il bonus affitti viene concessa una somma di denaro ai locatori degli immobili ad uso abitativo che, prima del 25 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, abbiano concesso al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto il 2021 o per una parte dell'anno.

08/09/2021
mano che firma un contratto e modellino di casa sullo sfondo
Slitta la scadenza per richiedere il bonus affitti

Il termine per l’invio dell’istanza per il riconoscimento del bonus affitti è stato prorogato al 6 ottobre 2021. C’è ancora tempo, dunque, per far richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione.

A renderlo noto è l’Agenzia delle Entrate che, con un provvedimento, fa slittare la scadenza di un mese al fine di permettere a un maggior numero di contribuenti di beneficiare dell’agevolazione. Una decisione legata anche al fatto che l’intervallo temporale previsto per la presentazione dell’istanza è coinciso con il periodo estivo; la scadenza era prima fissata per il 6 settembre 2021.

Cos’è il bonus affitti?

Il contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione è un’agevolazione dell’Agenzia delle Entrate che consiste nell’erogare una somma di denaro ai locatori degli immobili ad uso abitativo che, prima del 25 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, abbiano concesso al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto il 2021 o comunque per una parte di quest’anno.

L’Agenzia delle Entrate specifica che, nel caso ci siano più locatori per lo stesso contratto, ciascuno di loro potrà far richiesta del contributo dovuto per la quota di possesso dell’immobile. Tale contributo consiste in una somma pari al 50% dell’ammontare totale delle rinegoziazioni in diminuzione e ha un valore massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

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I requisiti

Tale agevolazione è destinata sia a locatori non titolari di partita Iva che ai titolari di partita Iva. Per accedere al bonus è necessario che vengano rispettati alcuni requisiti.

Il contratto di locazione deve presentare come oggetto un immobile adibito a uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa. Tale appartamento deve anche essere l’abitazione principale del conduttore. Al beneficio possono essere ammessi sia i contratti in regime ordinario che in regime di cedolare secca.

Un altro fattore indispensabile per accedere all’agevolazione è quello relativo alla data del contratto, che deve risultare in essere alla data del 29 ottobre 2020. Inoltre il canone di locazione deve presentare una o più rinegoziazione in calo del canone per tutto l’anno o solo una parte del 2021. Tali rinegoziazioni – fa sapere l’Agenzia delle Entrate – devono avere una data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020. Le rinegoziazioni vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate mediante il modello RLI il 31 dicembre 2021.

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I contribuenti interessati a beneficiare del contributo a fondo perduto possono farne richiesta con una specifica istanza da presentare via web all’Agenzia delle Entrate fino al 6 ottobre 2021. La domanda è caratterizzata da una parte dedicata ai dati del richiedente e da una sezione in cui vanno inseriti i dati relativi ai contratti di locazione e alle rinegoziazioni del canone. Nel caso in cui il richiedente fosse minorenne o interdetto, va inserito il codice fiscale del suo rappresentate legale.

Trasmessa l’istanza, il contribuente riceverà un messaggio contenente il protocollo telematico assegnato alla domanda trasmessa online. Verranno poi effettuate una serie di verifiche sui dati presenti all’interno della domanda. Se i controlli daranno esito negativo, verrà inviata all’utente una ricevuta di scarto: se i controlli daranno, invece, esito positivo, il contribuente riceverà un messaggio di presa in carico dell’istanza. Nel caso la domanda venga scartata, il richiedente avrà la possibilità di trasmettere una nuova istanza, entro e non oltre il 6 ottobre 2021.

Il contributo viene erogato mediante accredito sul conto corrente indicato nell’istanza. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile consultare la ricevuta finale di elaborazione delle istanze, al cui interno ci sono i dati riguardanti il mandato di pagamento emesso.

A cura di: Tiziana Casciaro

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