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Ristrutturazioni e Iva: quando spetta l’imposta agevolata?

12/03/2017
Ristrutturazioni e Iva: quando spetta l’imposta agevolata?

L’Iva agevolata, nell’ambito dei lavori di edilizia, rappresenta una fonte di risparmio per chi si appresta ad affrontare investimenti anche impegnativi.

Il regime agevolato permette di applicare ad alcune specifiche tipologie di interventi di ristrutturazione l’imposta al 10%, mentre normalmente la percentuale è del 22%.

Per capire come funziona l’Iva agevolata occorre distinguere tra interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro/risanamento conservativo.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria si applica l’IVA ridotta al 10% e non al 22% sulle prestazioni di servizi relativi alle parti comuni di edifici residenziali, ossia di condomini. Quindi rientrano in questa tipologia le fondamenta, i muri maestri, e più in generale le parti di uso comune.

L’Iva al 10% si applica anche ai lavori di manutenzione straordinaria ed in questo caso vale 

sia per gli interventi realizzati sui condomini che su singole unità immobiliari.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, mantengono la propria individualità. Per fare qualche esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, etc.

Va segnalato che è possibile beneficiare dell’Iva al 10% sia quando l’acquisto di eventuali materiali viene effettuato dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Vi sono poi una serie di casi in cui l’Iva sale al 22%. Ci riferiamo ad esempio all’acquisto di materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, a materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente, alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio.

Quando le prestazioni vengono effettuate in subappalto, si fattura con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Per quanto riguarda i cosi detti beni di “valore significativo” (come ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, video citofoni) l’Iva ridotta si applica solo fin concorrenza del valore della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. 

E se ci viene addebitata erroneamente una fattura con l’Iva al 22%, ma ci spetta il 10%?
In questi casi è possibile chiedere un rimborso alla ditta che provvederà a inviare questa istanza all’Agenzia delle Entrate.

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A cura di: Alessia De Falco

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