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Estinzione anticipata mutui: non sempre è un vantaggio

19/02/2017
Estinzione anticipata mutui: non sempre è un vantaggio

Chi decide di richiedere un mutuo, solitamente ipotizza di protrarre il finanziamento per un numero di anni stabilito nel piano di rimborso, a seconda delle proprie esigenze e della capacità reddittuale.

A volte però le cose cambiano e può essere necessaria o utile l’estinzione totale o parziale di un mutuo. Si tratta di una procedura piuttosto semplice al giorno d’oggi, anche grazie alla revisione della disciplina che nel 2007, mediante il Decreto Bersani (articolo 7 della legge 40/2007), ha eliminato le penali di estinzione.

Vediamo allora cosa fare se si desidera richiedere l’estinzione anticipata del mutuo o, eventualmente, procedere ad un’estinzione parziale. Premettiamo che l’iter e i format da utilizzare variano da banca a banca, per cui è buona norma chiedere direttamente al proprio istituto di credito di riferimento come procedere.

In linea di massima una volta fatta la richiesta, la banca valuta la pratica e, se vi sono le condizioni per estinguere, si procede con il rilascio della documentazione relativa alla chiusura del contratto, in cui sono riportate la data e tutte le informazioni correlate. Questo documento viene rilasciato entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni.

Se il mutuo è stato contratto prima del 2 febbraio 2007, è possibile che vi siano penali da pagare. Per avere un’idea non esaustiva, prendendo come riferimento solo la casistica in cui il mutuo è a tasso fisso o variabile, non misto, possiamo dire orientativamente che la penale corrisponde allo 0,5% dall’inizio del periodo di ammortamento fino al terz’ultimo anno, allo 0,2% nel terz’ultimo anno, mentre negli ultimi due anni non sono previste penali.

Ricordiamo in ogni caso che l’art. 40 del Testo Unico in materia bancaria specifica che il contratto di mutuo deve riportare obbligatoriamente in allegato anche esempi su come si calcola la penale per l’estinzione.

Le somme pagate a titolo di penale per l’estinzione anticipata del mutuo rientrano tra gli oneri detraibili nella misura del 19%, entro il limite di 4.000 euro l’anno (Art. 15, Comma 1, Lettera b del Tuir).

Diverso è il discorso per le estinzioni parziali, per cui sono previste due macro casistiche.
Nel primo caso la banca mantiene invariate le date, riducendo il periodo di rimborso.
Nel secondo caso, si mantiene la durata del finanziamento inizialmente concordata, ma si diminuisce l’ammontare delle rate.

E’ sempre opportuno verificare il planning di rimborso del finanziamento che la banca consegna al momento della stipula del mutuo, in modo tale da avere chiara, per ogni anno, la quota capitale e della quota di interessi restituite.

Quando si procede a una restituzione parziale, la banca potrebbe ricalcolare questo piano, agendo, sulla base dei regolamenti interni, sulle quote capitale/interesse.
E’ importante questa valutazione, perchè in alcuni casi il rimborso potrebbe essere poco vantaggioso.

E’ inoltre utile valutare in parallelo la surroga del proprio finanziamento. Si tratta di un’opzione concessa gratuitamente, sempre in relazione a quanto stabilito dal Decreto Bersani.

Sul sito MutuiOnline.it è possibile, oltre ad avere una panoramica delle migliori offerte surroga e richiedere un preventivo personalizzato, documentarsi attraverso gli approfondimenti alle pagine dedicate.

Nella sezione "Risparmiare con la surroga" si spiega agli utenti come la situazione attuale dei tassi d’interesse rappresenti un’occasione unica per ottenere risparmi eccezionali. 

Le tabelle mostrano gli effetti della surroga sui mutui a tasso fisso stipulati tra il 2004 ed il 2013, calcolati per un importo medio di 120.000 euro e ai tassi medi effettivi dei singoli anni.  L’andamento dei tassi permette persino di sostituire mutui erogati oltre dieci anni fa, ottenendo comunque un risparmio intorno ai 20.000 euro.

A cura di: Alessia De Falco

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