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Mutuo, condizioni più chiare per l’assicurazione collegata

21/05/2015
Mutuo, condizioni più chiare per l’assicurazione collegata

La recente sentenza del 23 aprile 2015 (C-96/14) della Corte di Giustizia Europea ha stabilito i requisiti minimi delle polizze assicurative concluse dai clienti a garanzia di un prestito.

L’ordinanza specifica il rispetto dell’obbligo di trasparenza da parte di intermediari finanziari e compagnie assicurative delle polizze contenute nel contratto di mutuo o comunque collegate al prestito.

Nel momento in cui si richiede il finanziamento può infatti accadere che la banca chieda al cliente una garanzia assicurativa aggiuntiva: la polizza consente di far fronte al rimborso del debito, tutelando entrambe le parti dal rischio di eventi negativi che possano precludere il pagamento delle rate del mutuo.

Esistono due tipologie di polizze assicurative: obbligatorie e facoltative. Le prime sono generalmente le polizze “incendio e scoppio” e tutelano l’assicurato da eventi negativi che riguardano direttamente l’abitazione, garantendo le spese di ripristino dell’immobile danneggiato.

Le seconde possono essere richieste dall’intermediario quale presupposto di maggior tutela: tra le più diffuse ci sono le polizze “vita” che mettono al riparo entrambe le parti, banca e cliente, da sopraggiunte impossibilità di far fronte al finanziamento, saldando il debito residuo.

Normalmente il testo della polizza viene spiegato in modo poco dettagliato al cliente, che lo firma insieme ad altri documenti senza capire esattamente in quali casi e in che modo l’assicurazione agisce. Per evitare che questo accada ancora, la Corte di Giustizia ha stabilito che le compagnie assicurative, le banche e le finanziarie devono:

- informare il cliente prima della conclusione del contratto sulle condizioni dell’impegno;

- spiegare come l’assicurazione si sostituisce nel pagamento delle rate;

- fornire tutte le informazioni utili a consentire al cliente di sottoscrivere consapevolmente polizza e prestito, dando la possibilità al mutuatario di valutare le conseguenze economiche che scaturiscono dall’operazione che sta concludendo.

Tali condizioni proteggono il consumatore, evitando che quest’ultimo possa trovarsi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista.

Il mancato rispetto degli obblighi di informazione può portare, a seconda della gravità della violazione, a conseguenze quali l’applicazione di sanzioni da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, la nullità totale o parziale della polizza e l’interpretazione delle clausole ambigue a favore del consumatore.

A cura di: Paola Campanelli

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