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Sospensione del mutuo: come richiederla entro il 31 luglio

27/07/2018
Sospensione del mutuo: come richiederla entro il 31 luglio

Fino al 31 luglio è possibile richiedere la sospensione delle rate del mutuo, secondo quanto previsto dall’accordo tra l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) e l’Associazione dei Consumatori. Come spiegato a suo tempo nella news "Mutui, prorogata la sospensione delle rate sino a luglio", è possibile, se in possesso dei requisiti per farne richiesta, “congelare” per un periodo massimo di 12 mesi la quota capitale delle rate. Gli interessi devono invece essere corrisposti regolarmente, pena l’applicazione da parte della banca degli interessi di mora. 

Chi può chiedere la sospensione del mutuo

La sospensione del mutuo rientra tra le garanzie previste dal Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Tale Fondo è stato istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Legge n. 244 del 24/12/2007. La normativa prevede la possibilità per i titolari di un mutuo, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

La legge n. 92/2012 recante "disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha modificato la preesistente disciplina, consentendo l'ammissione al beneficio nei soli casi di:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

La sospensione del pagamento dell’intera rata può avvenire fino a un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi, al verificarsi degli eventi previsti dalla legge e occorsi nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione.

I requisiti per accedere al Fondo di Solidarietà

Possono far richiesta di sospensione del mutuo i proprietari di immobili adibili ad abitazione principale; i  il mutuo non deve superare i 250.000 euro e i titolari del contratto devono possedere un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro. 

Se il mutuo è cointestato, è fondamentale che almeno uno dei due mutuatari abbia le caratteristiche reddituali elencate più sopra. Può far richiesta della sospensione del mutuo anche un eventuale erede, in caso di decesso del mutuatario, sempre se in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa.

Il finanziamento da sospendere deve essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e non devono esserci ritardi nel pagamento delle rate superiori a 90 giorni consecutivi.

Come si richiede la sospensione del mutuo

Se si è in possesso di almeno uno dei requisiti menzionati in precedenza, è possibile fare richiesta della sospensione del mutuo, inviando una domanda ufficiale sul sito del Dipartimento del Tesoro e Consap SPA dopo aver compilato il modulo disponibile. 

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

  • Documento di Identità (la carta d’identità o il passaporto del richiedente)
  • Attestazione di Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato (clicca qui per visualizzare l'elenco dei Caf nazionali sul sito dell'Agenzia delle Entrate)

Inoltre il richiedente dovrà presentare la documentazione che attesta lo stato di cessazione del rapporto di lavoro, con lettera di licenziamento e documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa o il ricoscimento dell’inabilità fisica.

Acquisita la documentazione Consap, quale gestore del Fondo, s'impegna entro 15 giorni solari consecutivi a far conoscere la propria decisione rispetto alla domanda pervenuta: tale decisione viene comunicata alla Banca, con le motivazioni di un’eventuale non ammissione della domanda. 

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La sospensione delle rate del mutuo avviene per motivazioni molto gravi. Tuttavia, anche in assenza di fattori così impattanti, può essere necessario tagliare i costi del proprio finanziamento. Dal 2007 ciò è possibile attraverso la surroga, il processo che permette di trasferire a costo zero il proprio mutuo presso un istituto che offre condizioni migliori, variando alcune delle condizioni contrattuali, come ad esempio durata del finanziamento e tipologia di tasso.

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  • durata 15 anni: tasso pari all'Irs di periodo + 0,20%;
  • durata 20 anni: tasso pari all'Irs di periodo + 0,30%;
  • durata 25 anni: tasso pari all'Irs di periodo + 0,50%;
  • durata 30 anni: tasso pari all'Irs di periodo + 0,70%.
A cura di: Alessia De Falco

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