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Mutuo: come gestirsi dopo la separazione

06/02/2018
Mutuo: come gestirsi dopo la separazione

Uno degli argomenti più spinosi riguardanti le separazioni, consensuali o giudiziali, è la gestione e la ripartizione del patrimonio. Spesso l’oggetto del contendere è la casa, specialmente se gravata da un mutuo. Come ci si gestisce in questi casi?

Del mutuo cointestato avevamo parlato qualche tempo fa nella news "Separazione: che succede se il mutuo è cointestato". Vediamo di seguito le principali casistiche e gli aspetti pratici di questa situazione specifica.

Mutuo cointestato: chi può chiederlo e quali detrazioni spettano

Partiamo da un presupposto: il mutuo cointestato è un finanziamento intestato a due richiedenti, non necessariamente coniugati (cosa che spesso si dà per scontata). In presenza delle garanzie di affidabilità creditizia richieste dalla banca, può richiedere un mutuo cointestato praticamente chiunque: padre e figlio, amici o conviventi.

E’ stato il Ddl Cirinnà del 2016 (vedi news "Le unioni civili aprono le porte al mutuo cointestato") ad offrire la possibilità di accendere un mutuo cointestato anche a chi sceglie le unioni civili, insieme ad altri importanti riconoscimenti, che vanno dalla pensione di reversibilità all'eredità. 

I mutui cointestati permettono di detrarre i cosiddetti interessi passivi al 19%, fino ad una soglia massima di 4.000 euro. Tale cifra va ripartita tra i due titolari del mutuo, implicando una spesa massima detraibile di 2.000 euro a testa.

Nel caso dei coniugi, se uno dei due titolari risulta fiscalmente a carico dell’altro, questi potrà detrarre il 100% degli interessi passivi.

Quando un mutuo è cointestato, ma non risulta cointestata anche la proprietà della casa (quindi parliamo di un mutuo cointestato con un unico proprietario dell’immobile), potrà beneficiare delle detrazioni degli interessi passivi soltanto la persona alla quale sono intestati sia il mutuo che la proprietà dell’immobile.

Mutuo cointestato: cosa succede in caso di separazione

Come dicevamo, spesso il problema del mutuo cointestato si pone nel momento in cui ci si separa. Abbiamo fondamentalmente due macro casistiche:

• Separazione consensuale in cui uno dei due coniugi non intende più sostenere le rate del mutuo: in questo caso, ferme le valutazioni della banca sulla sostenibilità dell’operazione, è possibile richiedere il recesso dal contratto. Sarà dunque l’altro coniuge a provvedere al pagamento per intero, coprendo anche la parte che prima veniva versata dall’altro. Questa decisione va ufficializzata nel documento consensuale di separazione.

• Separazione in cui uno dei due coniugi, generalmente il marito, corrisponde per intero la rata del mutuo dell’abitazione: in questo caso può essere ridotto l’assegno di mantenimento, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza.

Mutuo cointestato: cosa succede in caso di insolvenza

Se per caso dovesse verificarsi un caso di insolvenza, la banca agisce legalmente nei confronti di chi è assegnatario dell’immobile, chiedendo il pagamento delle rate del mutuo cointestato. 

I cointestatari del mutuo sono contemporaneamente mutuatari e datori di ipoteca e se le rate non sono pagate la casa sarà venduta al miglior offerente attraverso un asta dopo il pignoramento ufficiale (vedi a questo proposito articolo "Mutui, nessun esproprio automatico per mancato pagamento delle rate").

In altri termini, cointestare un mutuo, o diventarne garante, costituisce un rischio da valutare attentamente, poiché, se l’intestatario non paga, la Banca chiede il pagamento anche al cointestatario o al garante.

Accollo di mutuo cointestato: quando è possibile

L’accollo mutuo cointestato si verifica quindi quando uno dei intestatari del contratto di mutuo trasferisce all’altro (che diventa l’accollante) l’onere del pagamento del mutuo prima che il debito con la banca (accollataria) sia stato estinto.

Si tratta di una pratica regolata dall’articolo 1273 del Codice Civile, che disciplina il trasferimento del debito da un intestatario del mutuo all’altro ed implica l’impegno, da parte del nuovo soggetto, di rispettare tutti gli obblighi previsti dal contratto di mutuo stipulato dal suo predecessore (accollato). Formalmente l’accollo inizia nel momento in cui viene firmato il rogito.

Un’ipotesi per “rottamare il vecchio mutuo” e trovare soluzioni più vantaggiose è dato dalla surroga, che permette di modificare le condizioni del vecchio contratto. Su MutuiOnline.it è possibile effettuare simulazioni a questo proposito, individuando le migliori offerte al momento disponibili.

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A cura di: Alessia De Falco

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