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Fondo solidarietà mutui: cambiano regole di accesso
A partire dal 18 luglio sono state apportate alcune modifiche significative al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa gestito dal Consap e destinato a coloro che si trovano in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo. Il Fondo è entrato in funzione nel 2010 e consente di sospendere le rate fino a 18 mesi a patto che l’immobile in questione sia adibito ad abitazione principale, che l’importo del mutuo erogato non superi i 250.000 euro e che l’intestatario abbia un reddito ISEE non superiore ai 30.000 euro (nel caso di cointestatari si fa riferimento al reddito complessivo).
I cambiamenti alle condizioni d' accesso al fondo, introdotti dalla Riforma Fornero, riguardano invece gli eventi accaduti entro i 3 anni precedenti che permettono di effettuare la richiesta ; infatti la sospensione non potrà più essere attivata per coloro che si trovano in difficoltà a causa di spese mediche o di assistenza domiciliare per almeno 5.000 euro, di spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale della casa per cui è stato erogato il mutuo per almeno 5.000 euro, e per l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile (a causa della fluttuazione del tasso d’interesse) di almeno il 25% per le rate semestrali e del 20% per le rate mensili.
Le nuove regole impongono anche alle banche di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui, entro i tre anni precedenti alla richiesta di sospensione, il mutuatario debba fronteggiare i seguenti eventi:
- Licenziamento del rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- Morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all’80%.
MutuiOnline.it ricorda che la Sospensione del mutuo attraverso il Fondo di solidarietà consente al mutuatario di beneficiare del rimborso degli oneri finanziari relativi alla quota di interessi delle rate (fino a un massimo di 18 mesi) corrispondente ai parametri Euribor, nel caso dimutuo a tasso variabile/variabile con Cap, o Irs nel caso di mutuo a tasso fisso. Una volta terminato il periodo di sospensione del mutuo, a carico del mutuatario rimane la quota capitale del mutuo e parte determinata dallo spread della quota d’interessi delle rate.