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Simulazione
La simulazione è un istituto giuridico – regolato dal Codice Civile dall’ex articolo 1414 – attraverso il quale le parti convengono una serie di accordi attraverso un contratto o comunque un atto negoziale, allo scopo di poter dimostrare a terzi che vi è una trattativa in corso. Non si tratta quindi di un falso contratto, quanto di un contratto atto a proteggere le parti da sguardi indiscreti. Se il contenuto delle trattative è lecito, infatti, la legge lo consente.
Corrisponde, di fatto, a mettere nero su bianco – a norma di legge – le trattative attraverso le quali si giungerà all’accordo finale che sarà poi sancito dal contratto vero e proprio.
Più in generale, la simulazione serve a produrre gli effetti reali di una situazione non ancora concretizzata attraverso la ratifica di un atto ufficiale.
Il contratto di simulazione – o contratto simulato – ha determinate caratteristiche, ecco quali:
- Accordo simulatorio: serve a manifestare la volontà delle parti, in forma riservata, l’intenzione che il contratto che sarà poi stipulato - il contratto ufficiale – non produrrà effetti contro di essi. Per realizzare questo tipo di accordo non è necessario che sia in forma scritta, in quanto è sufficiente la promessa a voce.
- Accordo dissimulato: in questo caso, l’accordo serve a non rendere palesi le reali trattative in corso. Perché si fa questo? Allo scopo di mantenere occulte le trattative e le manifestazioni di volontà tra le parti, che all’ombra dell’accordo dissimulato possono regolare tutti gli aspetti che regoleranno il reale rapporto giuridico (il contratto).
- Controdichiarazione scritta: anche se non è imposto dal Codice Civile, le parti possono anche decidere di mettere nero su bianco gli accordi che si stanno stringendo e che sono coperti dal contratto simulato. È la soluzione scelta da chi vuole potersi cautelare nel caso in cui si dovessero fornire prove concrete in sede processuale.
- Causa simulandi: contiene lo scopo che ha reso possibile il contratto simulato. Nel caso in cui le intenzioni della trattativa fossero illecite, allora si parlerà di simulazione fraudolenta.
Diverso è il caso della simulazione che si può realizzare al fine di ottenere immediatamente il risultato finale nel caso si volesse accendere un mutuo oppure acquistare una polizza assicurativa.
Ultimo aggiornamento settembre 2019
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